Nuove opportunità per le StartUp. Scopri Smart and Start!

Ai nastri di partenza il pacchetto di misure a favore delle startup innovative.

Pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico la circolare che definisce i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di neo-società – non più di 60 mesi di vita – che puntano a innovare il sistema produttivo italiano. Le domande potranno essere inviate a Invitalia, soggetto gestore della misura, a partire dal 20 gennaio 2020.

Startup, le risorse in campo

Smart&Start Italia ha a disposizione circa 90 milioni di euro di risorse per finanziare piani d’impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, finalizzati alla produzione di beni e l’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. I piani d’impresa potranno essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub.

Le principali novità introdotte, sulla base del decreto ministeriale del 30 agosto 2019, riguardano:

  • la semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione,
  • l’introduzione di nuove premialità,
  • l’incremento del finanziamento agevolato fino al 90%,
  • un fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud e un periodo di ammortamento fino a 10 anni.

Il “nuovo corso” delle agevolazioni

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, adottato in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state apportate modifiche al decreto 24 settembre 2014, finalizzate ad una revisione della disciplina attuativa dell’intervento improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

smart and start

La misura è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto-legge n. 179/2012.

Le startup devono essere classificabili di piccola dimensione.

Ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • significativo contenuto tecnologico e innovativo (sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things),
  • valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano

Informazioni aggiuntive:

Scheda sintetica: in un click tutte le informazioni di cui hai bisogno

Modulistica: scopri la documentazione necessaria per accedere a questa iniziativa per le StartUp

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Tante notizie e novità arrivano da Roma in merito all nuovo emendamento dedicato all’industria 4.0

Durante l’ultimo incontro dedicato a Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato alle imprese la sua revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0.

La prima notizia importante da sottolineare è che il nuovo emendamento prevede del super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Questa indicazione testuale con tutte le modifiche e novità è arrivata al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come detto poco fa ci sarà uno stop al super e iperammortamento e verrà sostituito da un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni.

Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).

Il cambio rotta  permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali.

parlamento italiano

Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.

Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.

La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).

Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 ha invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.

Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6).

Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione.

Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.

Cosa dice il nuovo emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? Testo ufficiale.

1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.

7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Vuoi avere dettagli in merito al nuovo emendamento?

IBS Consulting è a tua disposizione per dare le giuste risposte a tutte le novità in merito al nuovo emendamento. Richiedi un appuntamento compilando il form di contatto. Saremo felici di aiutarti.

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Alle Aziende: che figure mancano?

È questa la domanda a cui l’iniziativa vuole dare una risposta. Un questionario, una elaborazione, una discussione pubblica sui risultati e infine l’avvio di un processo di formazione.

Sul Giornale di Brescia l’articolo completo!

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Innovation Fund, uno sguardo al futuro.

Il 12 settembre scorso, il team di IBS Consulting a Bruxelles ha partecipato a un workshop sull’Innovation Fund, organizzato da ETIP Bioenergy, in collaborazione con ART Fuels Forum, ETIP Renewable Heating and Cooling e Bioenergy Europe, presso la sede della DG RTD.

Cos’è Innovation Fund?

L’Innovation Fund sarà uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con particolare attenzione alle tecnologie e ai processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, compresi i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio, la cattura e l’utilizzo del carbonio (CCU), la costruzione e il funzionamento della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS), la generazione innovativa di energia rinnovabile e lo stoccaggio dell’energia.

Incontro tra idee e innovazione tecnologica

Il workshop ha raccolto idee progettuali dai settori dei combustibili rinnovabili/biocombustibili e delle bioenergie, e si sono discussi aspetti cruciali per quanto riguarda la selezione e la gestione dei progetti. Sono state fornite presentazioni dalla DG RTD e dalla DG Clima, che hanno presentato le questioni chiave per il primo bando dell’Innovation Fund.

innovation-fund

La prima call di questo rivoluzionario fondo sarà lanciata a metà 2020: le proposte progettuali presentate saranno valutate considerando criteri come il grado di innovazione, la limitazione dei gas serra, la maturità del progetto, ma anche aspetti più prettamente economici, come la scalabilità e l’efficienza dei costi. L’agevolazione prevista per questo tipo di attività sarà un cofinanziamento fino al 60% dei costi operativi e di capitale aggiuntivi legati all’innovazione.

Un aspetto importante dell’Innovation Fund è la sua complementarietà con altre fonti di finanziamento, quali InvestEU, Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Modernisation Fund, programmi nazionali per il sostegno della R&I nel campo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, e capitale privato.

Al workshop, IBS Consulting ha presentato, facendo le veci del Cluster Lombardo della Mobilità, un’idea progettuale dal titolo “Dual-fuel application in Heavy Duty Vehicles”, che si propone di trovare una soluzione a breve termine per convertire la maggior parte dei veicoli pesanti con l’utilizzo di sistemi di propulsione nuovi e aggiornati, per raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas serra provocate dal settore dei trasporti almeno del 60% entro il 2050.

IBS Consulting e Patent Box.

Se sei arrivato a questa news è perchè probabilmente avrai avuto modo di leggere la nostra guida mirata al Patent Box. Agevolazione fiscale molto importante e utile per tutte le aziende che ne possono richiedere l’accesso.

Se ancora non conosci o non hai scoperto i dettagli del Patent Box ti invitiamo a leggere sul nostro sito tutte le informazioni che abbiamo redatto per condividere con voi i dettagli base.

IBS Consulting infatti vuole fornire a tutte le aziende e PMI la possibilità di conoscere più da vicino questa agevolazione, ecco il nostro approccio:

  •  svolgimento di uno studio di fattibilità volto a comprendere il potenziale beneficio fruibile dall’azienda qualora accedesse al regime PATENT BOX e ad individuare i beni immateriali agevolabili;
  • sulla scorta degli esiti dello studio di fattibilità , si procederà con la predisposizione dell’istanza;
  • l’azienda potrà decidere se utilizzare le modalità pre Decreto Crescita o quelle dettate dal Decreto Crescita.

Anticipiamo in oltre che per il mese di Settembre organizzeremo un convegno mirato al Patent Box, per riservare la vostra partecipazione potete compilare il form di contatto sottostante.

Continuate a leggerci e seguirci per essere sempre aggiornati sul mondo della finanza agevolata, dell’industria 4.0 e altri servizi.

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Buone notizie per tutti i Manager Qualificati e per tutte le società di Consulenza, infatti grazie alla pubblicazione del decreto del MiSE del 29 luglio 2019 sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell’apposito elenco dei manager qualificati e delle società di consulenza.

Sì, hai letto bene si sta cercando di dar vita ad un vero e proprio elenco che possa essere consultato per cercare figure professionali o studi di consulenza certificati che rispecchino i canoni e la normativa espressa nel decreto.

Come iscriversi?

A partire dalle ore 10.00 del 27 settembre sino alle ore 17.00 del 25 ottobre sarà possibile presentare istanza di iscrizione tramite la procedura informatica accessibile nella sezione “voucher per consulenza in innovazione”, secondo le modalità illustrate negli allegati al medesimo decreto.

I soggetti iscritti all’elenco potranno fornire alle imprese servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il secondo provvedimento previsto dal Decreto del Ministro Di Maio del 7 maggio 2019, che disciplina le modalità per la richiesta del Voucher come contributo per l’attivazione dei servizi di consulenza da parte dei manager qualificati.

Nel frattempo ti invitiamo a prendere visione di tutte le informazioni e i dettagli necessari per l’iscrizione, consulta il link e scopri come poter accedere a questa importante elenco di Aziende e Consulenti. Una nuova opportunità per valorizzare il tuo lavoro e fornire servizi utili a tutte le aziende che sceglieranno di contattarvi.

Se vuoi restare aggiornato ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter che trovi a fondo pagina,
se preferisci avere un contatto diretto con un nostro consulente compila il form e richiedi un primo appuntamento.

In italiano si traduce come “catena di blocchi”, ma cosa è e a cosa serve davvero la blockchain?

La blockchain non è solo la tecnologia alla base di bitcoin e criptovalute; ma è un processo che ha potenzialità molto più ampie, utile ogni volta che è necessario gestire transazioni e trasmissione di informazioni riservate in maniera sicura e di farlo eliminando la necessità di una gestione centralizzata. 

Ha grandi potenzialità, anche se secondo alcuni esperti ci sono ancora alcune questioni aperte relative all’affidabilità. Come commenta Ferdinando Ametrano, professore di Bitcoin and Blockchain Technology di Milano Bicocca e Politecnico di Milano, sul palco di Cerved Next, infatti, nonostante le opportunità aperte dal cambio di paradigma,

«l’affidabilità del registro pubblico è un problema ancora aperto, risolto fondamentalmente solo per i bitcoin».

Come funziona blockchain nel caso dei bitcoin?

Nel caso dei bitcoin, la criptovaluta per eccellenza, è la relazione peer to peer che regola le transazioni connettendo i blocchi della catena a rendere il protocollo sicuro e funzionante. Un protocollo di convalida è infatti necessario per aggiungere un nuovo blocco alla catena ed ogni blocco, costituito da un gruppo di transazioni più recenti, contiene un puntatore che lo collega al blocco precedente e condivide il registro di tutte le informazioni.

Quanto è sicura la blockchain?

Ciò che rende sicura la tecnologia blockchain è il fatto che i dati presenti in un blocco non possono essere modificati retroattivamente senza che siano modificati anche i blocchi successivi, cosa che non può avvenire senza il consenso della rete.  In realtà, la vera forza della blockchain corrisponde al principio peer to peer e al registro condiviso. Naturalmente, come notano gli esperti, questo è anche una delle principali potenziali criticità: per risolvere la questione, nel caso dei bitcoin è stato inserito un incentivo in modo che i nodi della rete siano onesti e affidabili. 

Se l’estrazione di bitcoin era inizialmente possibile anche a normali pc, oggi i nodi possono essere risolti da centri di calcolo specializzati. Infatti l’emissione di nuovi bitcoin ha remunerato in modo crescente i miner, che hanno investito in sistemi di calcolo sempre più potenti e complessi, che hanno reso il network più sicuro, e accresciuto il valore della cripto-valuta. 

Blockchain: a chi può essere utile?

Come può intuire anche chi non è esperto di criptovalute, la tecnologia Blockchain ha grandi potenzialità ogni volta che in gioco è la necessità di trasferire informazioni in modo sicuro. In particolare, la rivoluzione consiste nel fatto che la sicurezza non è garantita da un organo centrale riconosciuto, che funziona da autorità, dal fatto che non esiste alcuna barriera di ingresso e alcun meccanismo di sicurezza centralizzato, ma che la sicurezza è diffusa e distribuita tra tutti gli attori della rete. Per questo, nonostante non manchino questioni relative alle garanzie dei protocolli di sicurezza, la tecnologia ha diverse potenzialità in molti settori.

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Con il decreto direttoriale del 1 agosto, il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la proroga del termine per l’ultimazione delle spese relative agli interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e dell’ammodernamento tecnologico. Le imprese assegnatarie del Voucher digitalizzazione, infatti, potranno ultimare gli interventi entro il prossimo 14 dicembre 2018. 

La richiesta di erogazione potrà essere presentata dalle imprese assegnatarie del voucher che hanno provveduto al pagamento di tutte le spese fino al 14 marzo 2019. Resta invariato, invece, il termine di apertura della richiesta di erogazione: le imprese beneficiarie potranno presentare la richiesta a partire dal prossimo 14 settembre 2018. 

Il Voucher per la Digitalizzazione è una misura agevolativa dedicata alle micro, piccole e medie imprese che prevede un contributo di importo non superiore a 10 mila euro, per  interventi di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico. Finanzia interventi per migliorare l’efficienza aziendale, modernizzare i processi aziendali, sviluppare soluzioni e-commerce, organizzare interventi di formazione per il personale nel campo ICT.

Cosa devono fare le imprese?

Le imprese assegnatarie delle agevolazioni dovranno presentare la domanda di erogazione del voucher, con apposita procedura informatica che sarà disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a partire dal 14 settembre 2018. 

Alla domanda telematica, a cui potranno accedere i rappresentanti legali dell’impresa, dovranno essere allegati alcuni documenti: 

  • titoli di spesa, legati al progetto di digitalizzazione
  • liberatorie sottoscritte dai fornitori
  • estratti del conto corrente utilizzato per i pagamenti
  • Resoconto della realizzazione del progetto

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione il Ministero dello Sviluppo Economico effettuerà le verifiche. In particolare sarà controlla le completezza delle dichiarazioni dell’impresa e accertata la regolarità contributiva della stessa. 

Esclusione dall’erogazione

In alcuni casi è prevista l’interruzione dell’erogazione. Nel caso in cui il progetto sia stato realizzato apportando una significativa variazione rispetto a ciò che è stato dichiarato nella domanda di accesso, se il è stato modificato il soggetto beneficiario, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità contributive. In tutti questi casi è prevista l’interruzione dell’erogazione del contributo.

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Quale ruolo per le fabbriche intelligenti in Horizon Europe?

La proposta della Commissione Europea per il prossimo programma quadro di Ricerca ed Innovazione, Horizon Europe, esprime rinnovate ambizioni con riguardo alla tematica delle fabbriche intelligenti, particolarmente attraverso la continuità che si intende dare al partenariato europeo pubblico-privato delle Fabbriche del futuro.

Nonostante l’assenza di una focus area o di un pilastro specifico, l’inclusione dell’industria nel pilastro dedicato alle sfide globali e alla competitività industriale ne sottolinea la rilevanza per l’economia, l’ambiente e la società europei. Nel contesto della trasformazione in corso dell’industria manifatturiera, l’inclusione di un cluster per l’area digitalizzazione e industria e la relativa dotazione finanziaria proposta di 15 miliardi di euro, sono elementi che indicano la priorità e l’importanza strategica attribuite alle fabbriche intelligenti.

L’accento posto dalla proposta per il nuovo programma Horizon Europe sul sostegno a progetti di ricerca e innovazione con un significativo aspetto dimostrativo rappresenta un segnale di approvazione per l’approccio attualmente promosso nell’ambito del partenariato europeo pubblico-privato delle Fabbriche del futuro.

Come contribuire alla definizione delle strategie europee sulle fabbriche intelligenti?

In questo quadro e al fine di fornire un contributo al nuovo programma quadro, l’associazione europea per le fabbriche del futuro – EFFRA, che rappresenta il lato privato del partenariato europeo delle Fabbriche del futuro ha avviato una consultazione online.

Attraverso la consultazione, EFFRA mira a raccogliere opinioni e pareri che possano contribuire a definire e strutturare le future priorità di ricerca e innovazione e le linee di sviluppo strategiche per il settore delle fabbriche intelligenti.

A chi è rivolta la consultazione sulle Fabbriche del futuro?

La consultazione europea lanciata da EFFRA è rivolta in primo luogo al mondo dell’industria, della ricerca e dell’università, ma è potenzialmente aperta ad un pubblico più ampio di stakeholders e altre tipologie di attori interessati alla tematica.

Come contribuire alla consultazione sulle Fabbriche del futuro?

Per fornire un contributo alla consultazione lanciata da EFFRA occorre registrarsi e accedere all’Innovation portal di EFFRA. La consultazione è disponibile nella sezione “Profile” dopo aver effettuato l’accesso. Il termine per la presentazione dei contributi è il 14 settembre 2018.

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ECTA ed EEEF: prosegue la collaborazione

Lo strumento di assistenza tecnica (ECTA) della Commissione europea per il Fondo europeo per l’efficienza energetica (EEEF), ha sostenuto con successo progetti di efficienza energetica per un volume di investimenti complessivo di 194,4 milioni di euro.

L’assistenza tecnica fornita dalla Commissione ha aiutato i governi locali e regionali nell’implementazione di progetti di efficienza energetica che potranno essere di esempio per lo sviluppo di ulteriori progetti, per la costruzione di modelli finanziari adeguati ed il miglioramento delle competenze delle autorità locali negli investimenti sostenibili nel settore dell’energia.

Quali risultati sono stati ottenuti attraverso lo strumento di assistenza tecnica ed il Fondo europeo per l’efficienza energetica?
Lo strumento di assistenza tecnica della Commissione europea ha supportato il rafforzamento delle competenze delle autorità pubbliche nell’elaborazione di idee progettuali in materia di programmi di investimento sostenibili.

Tra dicembre 2011 e marzo 2016, lo strumento ha sostenuto le attività di sviluppo di progetti per 16 beneficiari pubblici in otto Stati membri dell’Unione europea.

Nel 2017, l’assistenza tecnica ha agevolato con successo 10 progetti, per un volume totale di investimenti pari a 194,4 milioni di euro.
Quattro progetti di assistenza tecnica (53,9 milioni di euro) hanno già chiuso il finanziamento attraverso il fondo. Tra questi, ad esempio, la regione Rhône-Alpes in Francia con un progetto di ristrutturazione di edifici, la città di Venlo nei Paesi Bassi con un progetto di illuminazione stradale, e la città di Santander in Spagna con un progetto di illuminazione pubblica. Altri tre progetti di assistenza tecnica (94.2 milioni di euro) sono invece in fase di completamento.

Si prevede che questi programmi di investimento consentiranno un taglio alle emissioni di circa 26.701 tonnellate di CO2e ed un risparmio di energia pari a 146.942 MWh all’anno, aiutando le autorità pubbliche e i relativi territori a trasformarsi in luoghi resilienti, più puliti e sostenibili.

Quale assistenza tecnica in futuro per l’accesso al Fondo europeo per l’efficienza energetica?
Sulla base dell’esperienza positiva dello strumento di assistenza tecnica della Commissione europea, conclusasi a fine 2017, il Fondo europeo per l’efficienza energetica ha avviato un nuovo strumento attraverso il quale le autorità pubbliche potranno continuare a ricevere assistenza tecnica.
Per ulteriori informazioni sullo strumento di assistenza tecnica del EEEF, visitare il sito disponibile qui.

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