Incentivi per Industria 4.0, si parte con il nuovo credito d’imposta: ecco il testo dell’emendamento del Governo

Nella serata del 9 dicembre è arrivato in Commissione Bilancio al Senato il testo dell’emendamento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico che introdurrà, una volta approvato dal Parlamento – al netto di eventuali ulteriori modifiche ancora possibili -, il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al posto di superammortamento e iperammortamento per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020.

Rispetto alla prima versione dell’emendamento, che aveva scatenato le reazioni degli industriali, il nuovo testo introduce molte novità, accogliendo in buona parte le richieste di Confindustria. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede la nuova disciplina.

Incentivi con spirito pluriennale… ma validi solo per un anno

Sembra una contraddizione in termini, ma è proprio così. Il testo del nuovo articolo 22 del disegno di bilancio si apre con una premessa di metodo che sancisce l’obiettivo di rendere il piano strutturale e pluriennale. Il testo recita infatti così “Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0″.

Peccato che, in assenza di risorse, il testo disponga poi di fatto una durata annuale degli incentivi. Un colpo al cerchio, insomma, e uno alla botte: il Governo, di fatto, sancisce lo “spirito” pluriennale delle misure, ma le risorse per ora bastano per un solo anno. Questo era uno dei punti sostanziali sui quali si erano levati gli scudi degli industriali: “Se il rinnovo è solo per un anno, tanto vale tenere il sistema attuale”, ci aveva detto Andrea Bianchi, direttore delle Politiche Industriali di Confindustria. Vedremo come le associazioni di imprese giudicheranno il nuovo pacchetto, anche alla luce delle tante altre novità che ora vi illustreremo.

Credito d’imposta del 6% per investimenti in beni strumentali

Il credito d’imposta prevede un’aliquota al 6% per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Questo incentivo sostituisce il superammortamento ed è fruibile dalle imprese e da chi esercita arti e professioni.

Ad essere esclusi, oltre ai mezzi di trasporto e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% che erano già esclusi dal superammortamento, sono anche i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti”.

Il limite per la fruizione del beneficio è di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta può essere fruito in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è “possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5”, cioè fruire da subito del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%.

Credito d’imposta del 40% e del 20% per investimenti in beni 4.0

Per quanto riguarda i beni 4.0, cioè i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. Restano esclusi gli investimenti tra 10 e 20 milioni attualmente coperti dall’aliquota più bassa dell’iperammortamento.

Questo incentivo è utilizzabile solo dalle imprese (non quindi dai professionisti, come già accade attualmente per l’iperammortamento).

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

Quanto al periodo valido per l’acquisto e la consegna dei beni, anche in questo caso l’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.

Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Per gli investimenti in beni strumentali  – sia quelli “normali” sia quelli 4.0 – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione”. Sono state quindi accolte le richieste di Confindustria che aveva chiesto di non limitare la compensazione ai soli pagamenti di tributi, ma di consentirne l’utilizzo anche per i versamenti assistenziali e previdenziali.

Credito d’imposta del 15% per il software

Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro. Nella prima versione dell’emendamento il limite era stato fissato a 500 mila euro: anche in questo caso sono quindi state accolte le istanze degli industriali.

Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato, sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece delle cinque dei beni materiali).

Come nella disciplina attuale sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing.

Questo incentivo è fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale, a differenza di quanto accade oggi.

La comunicazione al Ministero

Uno dei punti più controversi della prima versione dell’emendamento era la necessità di farsi “autorizzare” il credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Dopo la levata di scudi degli industriali, il Governo è tornato sui suoi passi. Nel nuovo testo dell’emendamento si prevede infatti solo l’obbligo di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi: un balzello in più rispetto alla disciplina attuale, ma si tratta appunto di una comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione. Formalmente, comunque, l’ultimo comma stabilisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile saranno resi noti con un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo credito d’imposta è inoltre esplicitamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione ovviamente che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il regime transitorio

Che cosa accade per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, per i quali sarebbe ancora in vigore la vecchia disciplina di super e iperammortamento? Il testo dell’emendamento lo chiarisce ai commi 13, 14 e 15. La nuova disciplina infatti non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene è stato ordinato nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.

Tante notizie e novità arrivano da Roma in merito all nuovo emendamento dedicato all’industria 4.0

Durante l’ultimo incontro dedicato a Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato alle imprese la sua revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0.

La prima notizia importante da sottolineare è che il nuovo emendamento prevede del super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Questa indicazione testuale con tutte le modifiche e novità è arrivata al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come detto poco fa ci sarà uno stop al super e iperammortamento e verrà sostituito da un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni.

Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).

Il cambio rotta  permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali.

parlamento italiano

Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.

Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.

La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).

Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 ha invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.

Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6).

Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione.

Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.

Cosa dice il nuovo emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? Testo ufficiale.

1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.

7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Il nuovo testo del disegno di Bilancio non è ancora chiaro e ben definito ma dovrebbe approdare alla fine della settimana in Senato.

Iniziano a trapelare alcuni dettagli e ipotesi in merito alla sostituzione di superammortamento e iperammortamento con un nuovo credito d’imposta per l’innovazione 4.0. Una novità fortemente voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’intento di ampliare la platea delle imprese beneficiarie, nell’ambito di un complessivo rinnovo triennale degli incentivi per Industria 4.0 – Impresa 4.0.

Il nuovo strumento presenta una serie di vantaggi e svantaggi rispetto alle maggiorazioni degli ammortamenti; ad esempio la possibilità di fruirne anche in assenza di un utile di impresa, utilizzando il credito a riduzione dei debiti (per esempio i versamenti IVA). La durata, che potrebbe essere fissata in tre o cinque anni e quindi, in molto casi, essere più rapida rispetto al sistema dei maxi ammortamenti.

Tutte queste considerazioni, comporterebbero un cambiamento delle aliquote, ad oggi l’iperammortamento al 270% dovrebbe corrispondere un credito d’imposta del 40,8%.

Al superammortamento al 130% un credito d’imposta del 7,2%. Così non sembra essere e gli importi potrebbero essere parecchio diversi.

Al momento si parla di un credito d’imposta del 20% in luogo dell’ìiperammortamento e del 6-7% in luogo del superammortamento. Se nel secondo caso le differenze non sono pesanti, nel primo caso si tratterebbe di un clamoroso dimezzamento del vantaggio per le imprese. In pratica, come se venisse fatto un rinnovo dell’iperammortamento con aliquota al 180% invece che al 270%.

Gli industriali non restano a guardare

Chiaro è che il mondo degli industriali è contrario a questa nuova proposta, in quanto si vedrebbero ridurre

Intanto la maggior parte delle associazioni confindustriali è contraria già solo a un cambio dello strumento, dal momento che le aziende – dopo qualche difficoltà – hanno iniziato a familiarizzare con gli incentivi attuali, al punto che, in qualche caso, iperammortamento è diventato sinonimo di Industria 4.0.

Novità e positività per l’industria 4.0

Dopo un inizio critico arrivano anche delle buone notizie. Il discusso nuovo credito d’imposta per l’innovazione 4.0 prevederebbe una forte maggiorazione per gli investimenti “verdi”, cioè per tutti quegli investimenti in tecnologie 4.0 in grado di offrire un sensibile vantaggio in termini di impatto sull’ambiente.

Dalle voci di corridoio sembrerebbe che in questo caso il credito d’imposta sarebbe del 40%, di fatto pareggiando il valore dell’attuale iperammortamento.

Altra buona notizia è la conferma della Nuova Sabatini con un’iniezione di 265 milioni di euro. Resterebbe la maggiorazione dell’incentivo per i beni 4.0 e non si esclude l’introduzione, anche qui, di premio sugli investimenti in tecnologie nel segno della green e circular economy.

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100MLN di Euro per la Trasformazione Digitale delle PMI

Cento milioni di euro nel prossimo triennio per assistere la trasformazione digitale delle PMI e traghettarle verso l’economia 4.0.

Ad annunciarlo oggi il Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, durante l’assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio a Treviso alla presenza, fra gli altri, del Ministro Stefano Patuanelli.

Con l’approvazione del nuovo Piano triennale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prosegue lo sforzo delle Camere di commercio italiane impegnate da tempo nel sostegno alla transizione delle imprese del nostro Paese all’economia 4.0.

“Nello scorso triennio ci siamo impegnati soprattutto a favore della digitalizzazione e del Piano Impresa 4.0”, ha sottolineato Sangalli. “Abbiamo coinvolto oltre 70mila imprese aiutandole in questo percorso di transizione.

Ora pensiamo di investire altri 100 milioni nei prossimi 3 anni in questo programma che si affianca alle linee di supporto alle imprese per l’internazionalizzazione, di sostegno ai territori per il turismo e di aiuto ai giovani nell’orientamento al lavoro.

Questo nuovo e rilevante impegno rafforza il ruolo delle Camere di Commercio e credo rappresenti un investimento con un’alta redditività per il sistema delle imprese”.

Come cambieranno i Pid?

Nei prossimi tre anni, i Pid avranno anche nuove e ulteriori mission.

Tra queste, il sostegno all’utilizzo delle tecnologie di Impresa 4.0 per favorire approcci orientati alla sostenibilità e all’innovazione e il supporto alla crescita delle competenze professionali.

I Punti impresa digitale aiuteranno le imprese nello sviluppo di nuovi o più efficienti sistemi organizzativi per ridurre il più possibile tutte le forme di spreco (di materiali, risorse energetiche, tempi di trasporto e produzione) e affiancheranno le Pmi nella progettazione e creazione di nuovi prodotti o servizi più sostenibili sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Sul fronte delle competenze, attenzione speciale verrà dedicata al personale impiegato nelle PMI. I Pid, infatti, metteranno a disposizione servizi di assessment destinati ai lavoratori, ai manager e agli impiegati per “misurare” le capacità digitali. L’obiettivo è di realizzare percorsi mirati di riqualificazione (re-skilling) e di aggiornamento (up-skilling) delle risorse umane dell’azienda, potenziando le competenze digitali orientate all’economia “verde” nelle professioni.

Saranno inoltre favoriti i collegamenti delle imprese con gli Istituti tecnici superiori (Its) e con le Università (con particolare riferimento alle lauree STEM ad indirizzo scientifico-tecnologico).

La tua impresa vuole attuare una trasformazione in ambito 4.0?

Noi di IBS Consulting siamo pronti ad accettare la sfida e di aiutarti passo per passo durante il cammino di Trasformazione4.0. Entra in contatto con noi utilizzando il form sottostante e un nostro consulente avrà il piacere di rispondere a tutte le vostre domande.

Alle Aziende: che figure mancano?

È questa la domanda a cui l’iniziativa vuole dare una risposta. Un questionario, una elaborazione, una discussione pubblica sui risultati e infine l’avvio di un processo di formazione.

Sul Giornale di Brescia l’articolo completo!

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Bando Archè al servizio di Start-up, 16 milioni di agevolazioni.

Nuovo supporto alle Start-up in fase di avviamento e consolidamento. Questo quanto offre il bando Archè che prenderà il via a partire dal 2 Ottobre.

Sostegno alle Start-up in fase di avviamento

 “Il nostro obiettivo – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli – è quello di favorire l’impresa e il fare impresa, attraverso il sostegno sia nelle fasi di avvio che in quelle di consolidamento, in modo da poter aumentare le possibilità di sopravvivenza nel breve, ma soprattutto nel medio termine”.

A chi è destinato il bando Archè?

Il provvedimento, che rende disponibili 16 milioni di euro, serve per promuovere le nuove realtà imprenditoriali lombarde – micro, piccole e medie imprese (Mpmi) e liberi professionisti – sia in forma singola, sia in forma associata.

Scopo e finalità del bando Archè

Il bando è diviso in due ‘Misure’. Con la ‘Misura A’ si finanziano le attività di nuova o recente costituzione, fino a un massimo di 2 anni. Con la ‘Misura B’ le attività avviate da più di 2 e massimo 4 anni.

Quanto ammonta l’importo dell’agevolazione?

 Il contributo a fondo perduto si configura così:

  • per la ‘Misura A’: a fronte di un investimento minimo di 30.000 euro l’incentivo arriva a un massimo di 50.000 euro;
  • per la ‘Misura B’: fino a un massimo di 75.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 40.000 euro.

Quali sono le spese ammissibili al bando Archè?

Sono considerate spese ammissibili, per la ‘Misura A’ – a titolo esemplificativo – azioni quali: l’acquisto di nuovi impianti, attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software; la ristrutturazione funzionale dei locali per l’attività di impresa/professionale (escluso spese tecniche e di progettazione); le spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico-specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento.

Per la ‘Misura B’ – sempre a titolo esemplificativo – l’acquisizione di immobili destinati a sede produttiva, logistica, commerciale (immobile che deve essere ubicato all’interno del territorio regionale); l’acquisto di brevetti, licenze d’uso e servizi software di tipo ‘cloud’.

Sono esclusi i soggetti che operano nel settore ‘Alloggio’ come alberghi, bed and breakfast e case per le vacanze.

Tempistiche di presentazione della domanda

Lo sportello chiuderà il 15 novembre, salvo anticipo per esaurimento risorse. Il soggetto attuatore è Finlombarda. Tutte le info sul sito www.regionelombardia.it

Se vuoi accedere al bando entra in contatto con IBS Consulting compilando il form sottostante. Un nostro consulente sarà a tua completa disposizione per formulare al meglio la presentazione e l’iter di accesso al bando Archè.

50 milioni di euro per sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa.

Vuoi accedere ai nuovi Voucher per l’Innovation Manager? Scopri come fare con IBS Consulting

A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d’impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l’Innovation Manager.

È stato, infatti, pubblicato oggi il decreto del MiSE che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell’agevolazione.

La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale offrendo agevolazioni e incentivi di finanza agevolata.

Per il Voucher per l’Innovation manager sono disponibili le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a 50 milioni di euro.

L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

L’iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

  • verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019
  • compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019
  • invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Di seguito il decreto attuativo sul Voucher per l’Innovation Manager (2 luglio 2019): clicca qui per consultazione e dettagli.

Se vuoi invece richiedere una consulenza mirata e specifica per la tua azienda o attività imprenditoriale ti invitiamo a contattarci utilizzando il form di contatto sottostante.

Al via un nuovo bando dedicato a “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.

Sei pronto ad usufruire di una nuova opportunità per la tua azienda? Grazie ad IBS e ai servizi di Finanza Agevolata saremo in grado di aiutare la tua azienda a sviluppare nuovi processi e migliorare il rendimento della tua attività.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha infatti deliberato per mezzo del Decreto Ministeriale 2 Agosto 2019 un nuovo intervento agevolativo a  favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche:

  • Fabbrica intelligente
  • Agrifood
  • Scienze della vita
  • Calcolo ad alte prestazioni

Come Funziona il nuovo Bando

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo una procedura valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro nell’ambito delle aree tecnologiche “Fabbrica intelligente” , “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.

Relativamente alla tematica “Calcolo ad alte prestazioni” si tratta del cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC) istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo.

Le risorse a disposizione

All’intervento sono assegnate risorse pari a 190 milioni di euro di cui 140 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e 50 milioni di euro a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del paese dal Piano di Azione e Coesione 2007-2013.

Le risorse sono destinate come segue:

per settore applicativo e per territorio

  • 72 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”, di cui 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 42 milioni di euro al settore “Agrifood”, di cui 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 52 milioni di euro al settore “Scienze della vita”, di cui 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 24 milioni di euro al settore “Calcolo ad alte prestazioni”.

A chi si rivolge

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a cinque), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.

All’apertura dei termini per la presentazione delle domande e alla definizione, in particolare, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti si provvede con decreto direttoriale, in corso di adozione.

Vuoi accedere a questo Bando?

IBS Consulting, grazie alla sua decennale esperienza e presenza sul mercato può essere il tuo partner ideale per poter accedere al bando in questione. Entra in contatto con noi compilando il form sottostante e un nostro consulente risponderà in breve tempo per fissare un primo incontro conoscitivo e valutare la possibilità all’accesso al credito agevolato. Non aspettare entra in contatto con noi.

Codice della Crisi d’impresa, Strumenti ed Indicatori da monitorare per prevenire in tempo utile.

Cos’è il codice di crisi d’impresa?

Il Codice della crisi d’impresa è uno strumento che disciplina le procedure di allerta che le imprese devono attivare per la rilevazione tempestiva della crisi.

Sempre troppo spesso le imprese si trovano a gestire situazioni di allerta e di crisi con tempi e procedure poco tempestive ed efficaci dando a vita a situazioni incontrollabili e irrecuperabili. Per questo le società devono prevedere adeguati assetti organizzativi per rilevare in tempo utile lo stato di difficoltà e adottare misure idonee per la sua risoluzione.

Inoltre, i soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere conto di appositi indicatori di crisi per misurare gli eventuali squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario.

Il nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019), con riferimento all’istituto dell’allerta, ha previsto l’entrata in vigore scaglionata nel tempo delle relative norme ivi contenute.
Il 16 marzo 2019, in particolare, sono entrate in vigore le norme relative all’adeguamento degli assetti organizzativi dell’impresa indispensabili per la rilevazione tempestiva della crisi aziendale nonché tutte quelle norme civilistiche attinenti.
Entro il 16 dicembre 2019, le aziende dovranno provvedere alle nomine relative agli organi di controllo, poiché la riforma ha previsto la modifica del terzo e quarto comma dell’art. 2477 c.c. con la previsione dell’obbligatorietà della nomina di tale organo in ipotesi diverse da quelle “tradizionali” (redazione del bilancio consolidato e società controllata soggetta all’obbligo di revisione legale dei conti).
Viene, infatti, abbassata la soglia dei limiti prima coincidenti con quelli previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) per cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore diviene obbligatoria quando vengono superati per almeno due esercizi consecutivi come minimo uno dei limiti rappresentati da:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

Indicatori della crisi

I soggetti ai quali si applica la procedura di allerta devono tenere in considerazione appositi indicatori di crisi che vengono così definiti: “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi.
A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi”.
Si tratta di indicatori che vengono enucleati soltanto in via esemplificativa: viene rimesso ad un organo tecnicamente qualificato (il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – CNDCEC) il compito di elaborare con cadenza almeno triennale quegli indici che “fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa”.
In proposito è da ritenere che nel decreto del MEF – documento nel quale troveranno sede gli indicatori elaborati dal CNDCEC – si osserverà una distinzione in base all’attività che l’impresa (anche in forma collettiva) svolge. Tanto è vero che, nell’ottica di costruire indici che si attagliano alle concrete realtà aziendali, il legislatore (art. 13, co. 2) impone al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di elaborare indici specifici con riguardo a:
  • start up innovative (di cui al D.L. n. 179/2012, conv. in l. n. 221/2012;
  • PMI innovative (di cui al D.L. n. 3/2015, conv. con mod. dalla l. n. 33/2015);
  • società in liquidazione;
  • imprese costituite da meno di due anni.
Il CNDCEC presenterà gli indici indicativi della crisi d’impresa al Ministero dell’Economia e finanze nei prossimi giorni.

Inidoneità degli indicatori di crisi

In ogni caso, allo scopo di tenere conto delle specificità delle singole imprese che potrebbero rendere “gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi” è ben possibile che l’ente (individuale o collettivo) se ne discosti ma in tale ipotesi dovrà:
  • specificare nella nota integrativa le ragioni di un siffatto scostamento;
  • indicare gli indici idonei “a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi” (art. 13, co. 3).
Sarà comunque necessario che un professionista indipendente attesti l’adeguatezza degli indici adottati rispetto alle specificità dell’impresa. In questo modo a partire dall’esercizio successivo gli indicatori della crisi saranno quelli di cui alla nota integrativa (con allegata attestazione).
IBS Consulting ha dato vita ad un nuovo servizio dedicato alla Crisi di Allerta denominato Sistemi di Allerta dove i nostro consulenti e professionisti saranno in grado di analizzare, monitorare e agire per evitare spiacevoli situazioni. Ricordiamo l’importanza della nomina di un revisore legale in conformità alla nuovo Codice della crisi.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni, dettagli o fissare un primo appuntamento con un nostro consulente compila il form sottostante. Scegli IBS Consulting e Sistemi di Allerta.

POR  FESR 2014-2020, scopri il fondo per lo sviluppo e ricerca nel mondo della moda.

Conosci il fono POR FESR? Scoprilo con IBS Consulting.

Una nuova e importante agevolazione per tutte le aziende Lombarde che lavorano nel mondo della moda, settore molto competitivo sopratutto in termini di ricerca e sviluppo. Per questo motivo la Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutte le aziende del settore Moda/Fashion un fondo specifico atto a “stimolare” e incrementare azioni di ricerca e sviluppo.

Con decreto n. 5044 del 10 aprile 2019, la Direzione Turismo, marketing territoriale e moda ha approvato il bando Fashiontech, in attuazione della delibera n. XI/1217 del 04/02/2019. La nuova misura agevolativa è rivolta a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati all’innovazione del settore “Tessile, moda e accessorio”, secondo il principio della sostenibilità, dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro e prevede, quali soggetti beneficiari, Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti. Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca pubblici e privati/Università.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% per tutte le tipologie di beneficiari sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale, a fronte di un investimento minimo di progetto pari a € 1.000.000; il contributo massimo erogabile per ciascun progetto e, quindi, partenariato è di € 1.600.000

Chi può accedere al fondo?

Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti. Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca pubblici e privati/Università.

Caratteristiche dell’agevolazione.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% (fino ad un massimo di € 1.600.000) per tutte le tipologie di beneficiari sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale, a fronte di un investimento minimo di progetto pari a € 1.000.000.

Come accedere all’agevolazione?

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandi.servizirl.it) a partire dalle ore 12:00 del 30/04/2019 ed entro le ore 12:00 del 17/06/2019. Tutta la documentazione utile alla partecipazione è disponibile sulla piattaforma.

Scarica il BURL ufficiale di Regione Lombardia per maggiori dettagli. IBS Consulting è a tua competa disposizione per aiutarti a scoprire come accedere a questa preziosa opportunità e fruire dell’agevolazioni.

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