Al via un nuovo bando dedicato a “Fabbrica intelligente, Agrifood, Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.

Sei pronto ad usufruire di una nuova opportunità per la tua azienda? Grazie ad IBS e ai servizi di Finanza Agevolata saremo in grado di aiutare la tua azienda a sviluppare nuovi processi e migliorare il rendimento della tua attività.

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha infatti deliberato per mezzo del Decreto Ministeriale 2 Agosto 2019 un nuovo intervento agevolativo a  favore dei progetti di ricerca e sviluppo promossi nell’ambito delle aree tecnologiche:

  • Fabbrica intelligente
  • Agrifood
  • Scienze della vita
  • Calcolo ad alte prestazioni

Come Funziona il nuovo Bando

L’intervento agevolativo verrà attuato secondo una procedura valutativa negoziale, prevista per gli Accordi per l’innovazione, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2017, per i progetti con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro nell’ambito delle aree tecnologiche “Fabbrica intelligente” , “Agrifood”, “Scienze della vita” e “Calcolo ad alte prestazioni”.

Relativamente alla tematica “Calcolo ad alte prestazioni” si tratta del cofinanziamento delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC) istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo.

Le risorse a disposizione

All’intervento sono assegnate risorse pari a 190 milioni di euro di cui 140 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e 50 milioni di euro a valere sulle economie derivanti dalle risorse destinate alle aree svantaggiate del paese dal Piano di Azione e Coesione 2007-2013.

Le risorse sono destinate come segue:

per settore applicativo e per territorio

  • 72 milioni di euro al settore “Fabbrica intelligente”, di cui 20 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 42 milioni di euro al settore “Agrifood”, di cui 12 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 52 milioni di euro al settore “Scienze della vita”, di cui 18 milioni riservati agli interventi da realizzare nelle regioni “ex obiettivo convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;
  • 24 milioni di euro al settore “Calcolo ad alte prestazioni”.

A chi si rivolge

I soggetti ammissibili sono le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca. Per i soli progetti congiunti (fino a cinque), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

Le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.

All’apertura dei termini per la presentazione delle domande e alla definizione, in particolare, dei relativi modelli e dei criteri di valutazione dei progetti si provvede con decreto direttoriale, in corso di adozione.

Vuoi accedere a questo Bando?

IBS Consulting, grazie alla sua decennale esperienza e presenza sul mercato può essere il tuo partner ideale per poter accedere al bando in questione. Entra in contatto con noi compilando il form sottostante e un nostro consulente risponderà in breve tempo per fissare un primo incontro conoscitivo e valutare la possibilità all’accesso al credito agevolato. Non aspettare entra in contatto con noi.

Erogazione del contributo Nuova Sabatini, novità per le PMI

Sono state introdotte dalla circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo.

Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica, la compilazione guidata della:

  • Dichiarazione di ultimazione dell’investimento (di seguito: modulo DUI) contenente l’elenco dei beni oggetto di agevolazione, da inoltrare al Ministero tramite Piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore;
  • Richiesta Unica di erogazione (di seguito: modulo RU) contenente tutte le singole quote annuali di contributo previste dal piano temporale di liquidazione indicato nel decreto di concessione, da inoltrare al Ministero tramite piattaforma, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del procuratore.
  • Richiesta di Pagamento (di seguito: modulo RP) che attiva il pagamento di ciascuna quota successiva alla prima, da presentare annualmente al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma.

Inoltre, al fine di agevolare la fase transitoria, le PMI che abbiano già richiesto una o più quote del contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019 devono compilare e trasmettere al Ministero, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la Richiesta di erogazione delle Quote di contributo Rimanenti (di seguito: modulo RQR).

Erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro

In seguito al recepimento dell’articolo 20, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per le domande di agevolazione che presentano un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro, presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, il contributo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.

Hai le idee confuse in merito alla Nuova Sabatini?

Entra in contatto con IBS Consulting, sarà per noi un piacere poterti essere d’aiuto ad ottenere la corretta agevolazione per la tua azienda. Da anni, per mezzo di strumenti di finanza agevolata aiutiamo le aziende ad essere più competitive e performanti.

Compila il form seguente per richiedere un incontro.

Sei alla ricerca di nuovi bandi e opportunità per agevolazioni finanziarie che possano far decollare la tua attività?

Regione Lombardia concede contributi a fondo perduto su tre tipologie di interventi:

  • acquisto di servizi dai centri di ricerca,
  • partecipazione allo Sme Instrument fase 2
  • supporto ai progetti di brevettazione europea/internazionale

IBS Consulting vuole introdurre il Bando Innodriver pensato da Regione Lombardia per tutte le PMI del territorio.

Il bando agevolato ha l’obiettivo di sostenere le imprese che effettuano investimenti in ricerca tecnologica e hanno in previsione il deposito di brevetti per nuovi prodotti e servizi.

La dotazione finanziaria complessiva è di 11 milioni di euro come contributo a fondo perduto, gli aiuti si inseriscono nel Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR 2014 – 2020 e sono suddivisi in tre sezioni a seconda della tipologia di progetto:

  • 7,4 milioni di € misura A – Collaborazione tra PMI e centri di ricerca
  • 600 mila € misura B – Supporto alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 1 “strumento per le PMI” di Horizon 2020
  • 3 milioni di € misura C – Supporto ai processi di brevettazione – bando esaurito il 28 settembre

La Misura A si rivolge a tutte le PMI i cui obiettivi sono incentrati nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica di processo e di prodotto: gli obiettivi di queste aziende sono quindi legati all’incremento di produttività ed efficienza nel ciclo produttivo di beni e servizi e alla creazione di nuovi mercati progettando prodotti originali o aumentando la varietà di quelli esistenti.

Il progetto deve essere realizzato mediante una collaborazione con centri di ricerca accreditati, al fine di stimolare sinergie continue fra enti e organismi con queste realtà.

Le PMI che possono partecipare al bando devono appartenere ad una delle seguenti aree di specializzazione:

  • Aerospaziale,
  • Agroalimentare,
  • Eco-industria,
  • Manifatturiero avanzato,
  • mobilità sostenibile,
  • Industrie di salute,
  • Creative e culturali,
  • Smart Cities e Communities.

La Misura B consiste nella concessione di finanziamenti alle PMI lombarde innovative dotate di certificazione “Seal of Excellence” rilasciata dall’Unione Europea: l’attestato conferma l’eccellenza dei progetti di innovazione tecnologia presentati per i bandi europei di Horizon 2020 non finanziati a causa dell’esaurimento delle risorse stanziate.

Per sanare quindi la mancanza di fondi dell’Unione Europea, la Regione Lombardia ha stabilito di stanziare 600.000 euro per queste imprese: ogni progetto potrà essere finanziato fino ad un massimo di 30.000 euro.

Come le PMI Lombarde devono inviare la richiesta di Partecipazione al Bando Innodriver?

Molto semplicemente, noi di IBS Consulting siamo al vostro servizio e a vostra disposizione per tutti i chiarimenti e approfondimenti del caso. Da anni ci occupiamo di Finanza Agevolata, Bandi a Fondo Perduto e altri servizi dedicati alle aziende lombarde.

Per questo ti chiediamo di entrare direttamente in contatto con noi per poter accedere al Bando Innodriver, saremo felici di rispondere a tutte le vostre domande. Compila il form sottostante.

 

Patent Box, come accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio.

Introdotta la possibilità di autodeterminare l’imponibile agevolabile senza attività di ruling con L’Agenzia delle Entrate Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del Patent box) La disciplina contenuta nell’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. regime “patent box”), ha richiesto sia un consistente impiego di risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria, sia un rilevante impegno da parte dei contribuenti, in considerazione della complessità e delicatezza della materia.

Il predetto impegno, in particolare, si è concentrato, a decorrere dal 2015, sulla stipula degli accordi finalizzati alla determinazione del relativo reddito agevolabile.

I profili altamente tecnici riconducibili alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito d’impresa agevolabile, hanno dato luogo a tempi di attesa non in linea con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate dai contribuenti sui beni immateriali oggetto di sfruttamento economico.

La proposta emendativa ha l’obiettivo di consentire ai contribuenti di accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio, rimandando il relativo confronto alla successiva fase di controllo.

Pur tuttavia, al fine di garantire le esigenze di certezza degli operatori, la proposta emendativa prevede che, in caso di rettifica del reddito escluso da imposizione, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione, verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, indicata in un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

Tale impostazione si pone in un rapporto di coerenza con analoghi meccanismi premiali concessi ai contribuenti, laddove gli stessi si sottopongano a complessi regimi di oneri documentali che, in presenza di idoneità della documentazione, prevedono la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.

La disciplina è alternativa, previa opzione da parte del contribuente, a quella ordinaria basata sull’accordo disciplinato dall’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e si applica, per tutti i contribuenti che intendano beneficiare dell’agevolazione, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale disciplina si applica anche nel caso in cui sia in corso la procedura prevista dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo. In tal caso, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate in maniera espressa la propria volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Il comma 5 mantiene ferma la possibilità per tutti i contribuenti che intendono accedere al regime agevolativo, in particolare per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura prevista dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, di accedere alle esimenti sanzionatorie previste nel comma 2, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea di cui al comma 1 per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione.

Tale facoltà, tuttavia, viene concessa, qualora la predetta dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 43 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Sia per i soggetti che esercitano l’opzione a regime ai sensi del comma 1, sia per i soggetti che esercitano l’opzione per le annualità pregresse ai sensi del comma 4 l’agevolazione deve essere utilizzata a decorrere dalla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata la medesima opzione.

In particolare, per i soggetti che esercitano l’opzione ai sensi del comma 1, la variazione in diminuzione deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Per i soggetti che esercitano l’opzione ai sensi del comma 4, l’agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi di imposta di applicazione dell’agevolazione, ovverosia a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione.

Tale somma deve essere ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.
Resta ferma l’ordinaria modalità di fruizione del beneficio per coloro per i quali non ricorre l’obbligatorietà della procedura prevista dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

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Reddito Agevolabile? Scopri come si determina con IBS Consulting

DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLABILE

L’articolo 7 del decreto Patent Box dettaglia le modalità di determinazione del reddito agevolabile ascrivibile all’utilizzo dei beni immateriali oggetto di incentivazione, distinguendo l’utilizzo diretto dalla concessione in uso.

Nel caso di utilizzo diretto, il comma 3 di tale articolo prescrive che, per ciascun bene immateriale oggetto dell’opzione, deve essere individuato il reddito agevolabile (definito, dalla norma primaria e dal decreto attuativo, anche come contributo economico o, dalla relazione illustrativa al decreto attuativo, come reddito figurativo) che ha concorso algebricamente a formare il reddito d’impresa o la perdita.

Tale previsione dà contenuto al principio recato dall’articolo 1, comma 39, terzo periodo, della legge di stabilità 2015 ai sensi del quale “la procedura di ruling ha ad oggetto la determinazione, in via preventiva e in contraddittorio con l’Agenzia delle entrate, dell’ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi”. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto sono illustrate nel paragrafo 6.1.

Nel caso di concessione in uso (utilizzo indiretto), il comma 2 dell’articolo 7 del decreto Patent Box dispone che il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi. Le modalità di determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto sono rese nel paragrafo 6.2.

La documentazione a corredo dell’istanza da presentarsi nei 150 giorni da parte del contribuente deve permettere di ricostruire in modo dettagliato il reddito agevolabile per il primo periodo di esercizio dell’opzione. Posto che come chiarito nel paragrafo 8 l’accordo verterà sui criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, per comprendere la coerenza degli stessi, è necessario quantificare il reddito agevolabile del primo periodo al fine di dimostrare la coerenza dei criteri e dei metodi scelti con il risultato ottenuto. In questa procedura, nessuna documentazione deve essere presentata ai fini della determinazione del nexus ratio.

Di fondamentale importanza è la distinzione tra costi “diretti” ed “indiretti” di cui si parlerà nel paragrafo 6.4.

6.1 Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo diretto

In caso di utilizzo diretto dei beni immateriali è necessario determinare il contributo economico fornito da ciascun bene immateriale oggetto di agevolazione al reddito complessivo (o perdita) realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il contributo economico consiste nella quota di reddito (o perdita) di impresa ascrivibile al bene o ai beni immateriali, incorporata nel reddito complessivo (o nella perdita complessiva) derivante dall’attività d’impresa, che il soggetto beneficiario non avrebbe realizzato in assenza del bene immateriale stesso.

Tale reddito (o perdita) figurativo è il risultato del “conto economico virtuale” riferibile al bene immateriale, che tiene conto, per la parte delle componenti positive, della “royalty implicita” sul bene intangibile incorporata nel prezzo di vendita del bene materiale ceduto o del servizio prestato e, per la parte delle componenti negative, della sommatoria di tutti i costi, diretti e indiretti, relativi alle attività connesse alla creazione, allo sviluppo, al mantenimento e/o al miglioramento del bene immateriale medesimo. In relazione alle modalità di individuazione dei costi diretti ed indiretti, si veda il successivo paragrafo 6.4.

Il valore della predetta royalty da individuare nell’ambito delle componenti positive non è esplicito, cioè determinato a seguito di una specifica contrattazione tra parti giuridicamente distinte, ma risulta “implicito” e, pertanto, da estrapolare dal prezzo di vendita del bene o del servizio ceduto a terzi.

Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto Patent Box, il contributo economico deve essere determinato assumendo l’esistenza di un ramo d’azienda autonomo deputato alla concessione in uso dei beni immateriali allo stesso contribuente, isolando, quindi, le componenti positive (componenti positive implicite) e negative di reddito ascrivibili allo sfruttamento del bene intangibile.

Per la determinazione delle componenti positive occorre far riferimento ai ricavi che sarebbero potenzialmente realizzabili qualora gli intangibili fossero utilizzati sul mercato, alle medesime condizioni d’impiego, da soggetti terzi indipendenti.

Rientrano tra le componenti positive di reddito anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi.

Nella determinazione del contributo economico si fa riferimento ai dati contabili, così come rilevati nei conti economici predisposti ai fini del bilancio di esercizio redatto in base ai principi contabili di riferimento, tenendo comunque presente le eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini fiscali, in particolare ai fini IRES.

Nei casi in cui dovesse risultare più appropriato, è possibile fare riferimento, nella determinazione del contributo economico, ai dati contabili così come rilevati nella contabilità analitica o industriale, purché il contribuente sia in grado di riconciliare i dati complessivamente riscontrabili in tale contabilità con i dati complessivamente indicati ai fini civilistici, e di fornire anche una riconciliazione con eventuali successive variazioni, in aumento o in diminuzione, effettuate ai fini IRES.

Si evidenzia che in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del contributo economico al reddito di impresa sono stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.

Con riferimento sia alle componenti positive che negative, qualora si riferiscano ad operazioni con parti correlate di cui all’articolo 110 comma 7 del TUIR, il contribuente, al fine di avere certezza in relazione al valore normale delle predette componenti, può attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del d.p.r. del 29 settembre 1973.

6.2 Determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto

Il reddito agevolabile derivante dalla concessione in uso del bene immateriale è determinato dai relativi canoni diminuito dei costi, diretti ed indiretti, fiscalmente riconosciuti ad essi connessi di competenza del periodo d’imposta.

Tra i componenti positivi di reddito da considerare nel computo, oltre ai canoni derivanti dalla concessione in uso del bene, rientrano anche le somme ottenute come risarcimento e come restituzione dell’utile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, per inadempimento a contratti aventi ad oggetto i beni immateriali per i quali si esercita l’opzione e per violazione dei diritti sugli stessi. Nella tipologia di utilizzo indiretto di beni immateriali rientrano sia la concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali e estere) che la concessione in uso a terze parti indipendenti (nazionali e estere).

Si evidenzia che in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali oggetto di agevolazione, i criteri e metodi di determinazione del reddito agevolabile, derivante dalla concessione del diritto all’utilizzo di tali beni a parti correlate (nazionali ed estere), possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.

Qualora, invece, il reddito agevolabile derivi dalla concessione in uso dei beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate di cui al successivo paragrafo 8.

Nel caso di concessione del diritto all’utilizzo del bene immateriale a parti correlate estere, nell’ambito di operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del TUIR, il contribuente può attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle componenti, sia positive che negative, connesse alle predette operazioni;

l’attivazione di tali procedure ordinarie è finalizzata ad acquisire certezza in relazione al valore normale delle predette componenti positive e/o negative.
Nel caso di concessione del diritto all’utilizzo del bene immateriale a parti correlate nazionali, resta fermo il potere dell’amministrazione finanziaria di effettuare le ordinarie valutazioni in merito all’eventuale antieconomicità delle operazioni stesse.

Anche nella determinazione del reddito agevolabile in caso di utilizzo indiretto è importante distinguere i costi diretti da quelli indiretti, come chiarito nel paragrafo 6.4.

6.3 Determinazione del reddito agevolabile in caso di plusvalenze da cessione

I soggetti che esercitano l’opzione per il regime agevolativo in commento hanno diritto ad un trattamento di favore anche in caso di cessione del bene immateriale.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni immateriali indicati nell’articolo 6 del decreto Patent Box non concorrono, infatti, alla formazione del reddito complessivo in quanto escluse, a condizione che almeno il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione sia reinvestito in attività di ricerca e sviluppo finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento di altri beni immateriali indicati nel medesimo articolo 6.

La plusvalenze in commento costituiscono anch’esse reddito agevolabile, motivo per cui, in conformità a quanto previsto per il reddito agevolabile derivante ordinariamente dallo sfruttamento diretto o indiretto del bene immateriale, si ritiene che la relativa variazione in diminuzione debba essere calcolata con le medesime modalità previste per l’ordinario reddito agevolabile.

In pratica, dal prodotto tra la plusvalenza ed il nexus ratio scaturirà la quota di reddito agevolabile che non concorrerà alla formazione del reddito complessivo in quanto esclusa nei limiti del 50 per cento (30 o 40 per cento per le annualità 2015 e 2016).

Come precisato dall’articolo 10 del decreto attuativo, le attività di ricerca e sviluppo in cui deve essere reinvestito almeno il 90 per cento del corrispettivo possono essere svolte:

  • a) direttamente dal soggetto beneficiario dell’agevolazione;
  • b) mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati;
  • c) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che non appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell’agevolazione;
  • d) mediante contratti di ricerca stipulati con società, anche start up innovative, che appartengono al gruppo societario del soggetto beneficiario dell’agevolazione, le quali si siano limitate a fare svolgere le attività di ricerca e sviluppo dai soggetti indicati alle lettere sub b)

Al riguardo, l’espressione “altri beni immateriali” utilizzata dal legislatore induce a ritenere che il reinvestimento in attività di ricerca e sviluppo deve avere ad oggetto beni immateriali diversi da quelli già posseduti dal soggetto beneficiario al momento del realizzo della plusvalenza.

Non rientrano tra le ipotesi di reinvestimento che consentono di beneficiare della esclusione da tassazione della plusvalenza le ipotesi di acquisto di altri beni immateriali; le somme impiegate in siffatti acquisti non vengono, quindi, conteggiate nel calcolo del 90 per cento di reinvestimento del corrispettivo di cessione, imposto dalla norma in commento.

Tale obbligo di reinvestimento – che, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, prescinde dalle condizioni finanziarie relative alla tempistica del pagamento – deve essere assolto prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

L’individuazione del periodo di imposta in cui si considera realizzata la plusvalenza e di quello in cui si considera assolto l’obbligo di reinvestimento deve essere effettuata applicando gli ordinari criteri di competenza utilizzati nella determinazione del reddito di impresa del beneficiario dell’agevolazione, prescindendo, come indicato dalla relazione illustrativa, dalle condizioni finanziarie relative alla tempistica dei pagamenti.

Se l’obbligo di reinvestimento non viene rispettato, il reddito del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stata effettuata la cessione deve essere aumentato di un importo pari alla plusvalenza esclusa da tassazione. In altri termini, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto Patent Box, il recupero a tassazione avviene nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo periodo di imposta successivo a quello in cui si verifica la cessione, mediante una variazione in aumento pari all’importo della plusvalenza che non ha concorso alla formazione del reddito imponibile nel periodo di imposta di realizzazione.

Va da sé che la plusvalenza che non concorre alla formazione del reddito e che deve, eventualmente, essere recuperata è assunta nella misura fiscalmente rilevante; le aliquote applicabili sono quelle vigenti nei periodi di imposta in cui avviene, rispettivamente, la esclusione dalla formazione del reddito o il recupero a tassazione.

Rientrano nella previsione della norma in commento sia le plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni di beni immateriali a parti correlate (nazionali o estere) che le plusvalenze realizzate a seguito di cessione di beni immateriali a terze parti indipendenti.

Si evidenzia che in caso di plusvalenze realizzate nell’ambito di cessioni di beni immateriali a parti correlate (nazionali o estere), i criteri e metodi di determinazione del prezzo di cessione e della conseguente plusvalenza possono essere stabiliti mediante l’accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate, di cui al successivo paragrafo 8.

Qualora, invece, le plusvalenze siano realizzate a seguito di cessione di beni immateriali a terze parti indipendenti, non è possibile attivare la procedura di accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate di cui al paragrafo

Nel caso di plusvalenze derivanti da operazioni di cessioni di beni immateriali a parti correlate estere, nell’ambito di operazioni di cui all’articolo 110 comma 7 del TUIR, il contribuente può attivare le procedure ordinarie di accordo preventivo ai sensi dell’articolo 31-ter del d.p.r. del 29 settembre 1973; l’attivazione di tali procedure ordinarie è finalizzata ad acquisire certezza in relazione al valore normale delle componenti positive e negative che hanno dato luogo alle predette plusvalenze.

Nel caso di plusvalenze realizzate nell’ambito di operazioni di cessione del bene immateriale a parti correlate nazionali, resta fermo il potere dell’amministrazione finanziaria di effettuare le ordinarie valutazioni in merito all’eventuale antieconomicità delle operazioni stesse.

6.4 La determinazione dei costi diretti ed indiretti

Dall’ammontare dei componenti positivi impliciti in caso di utilizzo diretto o dai canoni di concessione in uso in caso di utilizzo indiretto è necessario sottrarre i componenti negativi connessi ai predetti componenti positivi.

Il reddito agevolabile sarà costituito dai componenti positivi diminuiti dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

Per costi diretti si intendono tutti i costi imputabili in maniera certa ed univoca al “costo di produzione” del singolo IP. Ci si riferisce a beni o risorse di produzione direttamente attribuibili al processo di ricerca e sviluppo. Si tratta di costi che hanno una relazione specifica con l’IP considerato (naturalmente correlabili).

Sono, invece, “indiretti” quei costi imputabili all’IP secondo criteri di comunanza ovvero indirettamente mediante un processo di ripartizione.

Per questa tipologia di costi manca una relazione specifica con l’IP considerato. Si tratta di quei costi che risultano comuni a più beni immateriali quali i costi di tipo amministrativo, utilizzo di attrezzature o macchinari condiviso da altre commesse, le spese relative agli immobili, ecc.

Per individuare tali costi si ritiene necessario far scaturire gli stessi da una ripartizione che faccia riferimento alle cause da cui originano. Generalmente, le metodologie di ripartizione più adoperate nella prassi fanno riferimento alle ordinarie modalità di allocazione e ripartizione dei costi impiegate nelle tecniche di contabilità industriale (ad esempio basate sul costo, sul capitale impiegato, sul fatturato, sull’organico, ecc.)

Resta fermo che, in termini quantitativi, i costi rilevanti ai fini della determinazione del reddito agevolabile di un determinato periodo d’imposta sono pari a quelli fiscalmente deducibili nel medesimo periodo d’imposta in base alle disposizioni del TUIR.

In altri termini, in sede di determinazione del reddito agevolabile, una volta identificati i costi diretti e indiretti riferibili all’IP, sarà necessario valutarne la rilevanza fiscale (in termini, ad esempio, di inerenza e di quantificazione), in base alle ordinarie disposizioni del TUIR.

Non esitare a contattarci per avere maggiori informazioni in merito al Patent Box a tutte le agevolazioni fiscali connesse.

Come si calcola l’agevolazione maturata con Patent Box?

Ogni imprenditore o dirigente d’azienda vuole vederci chiaro quando si tratta di numeri e conti, per questo IBS Consulting vuole essere al vostro fianco fin dall’inizio per permettervi di godere dell’agevolazione del Patent Box nel modo migliore.

L’agevolazione in commento consiste in una variazione in diminuzione – da operare ai fini IRPEF o IRES, nonché ai fini IRAP – per la cui determinazione occorre:

  1. individuare, innanzitutto, il reddito agevolabile derivante dall’utilizzo diretto o indiretto del bene immateriale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto Patent Box;
  2. calcolare, poi, il c.d. nexus ratio, dato dal rapporto tra i costi qualificati e i costi complessivi, ai sensi dell’articolo 9, commi da 2 a 5 del medesimo decreto;
  3. effettuare il prodotto tra il reddito agevolabile ed il nexus ratio per ottenere la quota di reddito agevolabile, prevista dall’articolo 9, comma 7 del decreto.

La quota di reddito agevolabile non concorre a formare il reddito d’impresa per il 50 per cento del relativo ammontare.

Tuttavia, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e a quello in corso al 31 dicembre 2015 la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito d’impresa è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento (cfr. articolo 9, comma 8 del decreto).

Considerando la percentuale a regime del 50%, questo meccanismo può determinare, di fatto, una tassazione ai fini IRES del bene immateriale con aliquota pari alla metà di quella ordinaria e, quindi, pari al 12% tenendo conto della riduzione dell’aliquota IRES al 24% prevista dalla legge di Stabilità 2016 a decorrere dal periodo di imposta 2017.

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Know How aziendale può rientrare all’interno dell’agevolazione Patent Box? Le risposte di IBS consulting

Per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili si fa riferimento all’ambito di protezione delle informazioni aziendali riservate, come previsto dall’articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che nell’ordinamento nazionale italiano attribuisce in capo al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale, disciplinato agli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “cpi”).

In particolare, rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all’articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).

Ai fini del regime opzionale si considerano pertanto “giuridicamente tutelabili”, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati e contenga i seguenti elementi:

  • 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione, [ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate,
    sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate
    ];
  • 2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
  • 3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
  • 4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze [ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].

Ai fini del regime opzionale non saranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.

Richiedi maggiori dettagli in merito al Patent Box compilando il form sottostante, sarà un piacere rispondere a tutte le vostre domande

Il patent box, regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, continua a essere in vigore. Di seguito un breve approfondimento con le ultime novità.

Quali progetti finanzia?

L’agevolazione riguarda i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di “opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, disegni e modelli nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

NB: Il Decreto Legge 24 Aprile 2017 n°50, in adeguamento alle prescrizioni dell’OCSE, ha escluso all’agevolazione i marchi a partire dal 2017.

Quali sono gli obiettivi?

  • incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
  • incentivare il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
  • favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Chi sono i soggetti ammissibili?

  • Tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensioni e regime contabile;
  • Le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

 Che tipo di agevolazione è prevista?

L’opzione per il regime di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali rileva ai fini IRES e ai fini IRAP. La quota di reddito che può essere oggetto di agevolazione è definita in base al rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale eleggibile e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene.

  1. Utilizzo diretto intangibles

Sarà escluso da imposizione la quota parte del reddito derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, determinata in contraddittorio con le Entrate sulla base di una procedura di ruling internazionale nella seguente misura:

  • al 30% nel 2015;
  • al 40% nel 2016;
  • al 50% a partire dal 2017.
  1. Concessione in uso intangibles

Nel caso in cui si tratti di redditi che derivano dalla concessione in uso dei suddetti intangibles (ad esclusione dei marchi commerciali), l’agevolazione consiste nella esclusione da imposizione dei relativi redditi:

  • per il 30% nel 2015;
  • per il 40% nel 2016;
  • per il 50% a partire dal 2017.
  1. Cessione intangibles

In caso di cessione degli intangibles, per gli eventuali componenti positivi di reddito positivi di reddito si prevede la detassazione integrale, a condizione che entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili.

Come presentare la domanda?

Per usufruire dell’agevolazione, efficace dal 2015, sarà necessario esercitare apposita opzione. L’opzione, esercitabile dal 2015 è irrevocabile ed è valida per 5 anni. La scelta per il patent box va comunicata inviando telematicamente l’apposito modello tramite il software predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

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