Know How aziendale può rientrare all’interno dell’agevolazione Patent Box? Le risposte di IBS consulting

Per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili si fa riferimento all’ambito di protezione delle informazioni aziendali riservate, come previsto dall’articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che nell’ordinamento nazionale italiano attribuisce in capo al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale, disciplinato agli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “cpi”).

In particolare, rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all’articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).

Ai fini del regime opzionale si considerano pertanto “giuridicamente tutelabili”, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati e contenga i seguenti elementi:

  • 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione, [ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate,
    sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate
    ];
  • 2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
  • 3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
  • 4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure di secretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze [ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].

Ai fini del regime opzionale non saranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.

Richiedi maggiori dettagli in merito al Patent Box compilando il form sottostante, sarà un piacere rispondere a tutte le vostre domande

Patent Box e i beni immateriali, impariamo a conoscerli.

Come abbiamo detto fin dal nostro primo articolo legato al Patent Box, questo è applicabile esclusivamente ad agevolazioni legate ai beni immateriali. Per questo riteniamo importante capire e approfondire la questione in merito ai beni immateriali di proprietà delle aziende.

Come scritto nella circolare 11/e ecco la definizione di bene immateriale.

L’articolo 6, comma 1, del decreto Patent Box definisce ed elenca i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata.

Si ricorda che il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato articolo 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa. La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

In relazione ai titoli di proprietà industriale indicati ai romanini (ii), (iii) e (iv) dell’articolo 8 del decreto Patent Box, essendo il nomen iuris del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di proprietà industriale variabile in funzione delle diverse definizioni contenute nel diritto industriale dei Paesi concedenti la privativa, occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa che, esemplificativamente, è stata indicata con riferimento all’ordinamento italiano (Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Resta fermo, infatti, che come previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto Patent Box, per la definizione delle tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Software protetto da copyright

Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori

Per brevetti industriali si intendono:

  • a) i brevetti per invenzione;
  • b) i brevetti per modello di utilità;
  • c) i brevetti per nuove varietà vegetali;
  • d) le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • e) il certificato complementare per prodotti medicinali;
  • f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

I. per i brevetti per invenzione:

  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),
  • l’Ufficio europeo dei brevetti,
  • II. per i brevetti per nuove varietà vegetali:
  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),
  • l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
  • III. per i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i certificati complementari per prodotti medicinali ed i certificati complementari per prodotti fitosanitari:
  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM

Per brevetti “in corso di concessione”, si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate pressi gli Uffici competenti.

La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche 28

dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione

Per marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),

l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO1),

l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO),

1 Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno l’Ufficio, già denominato “Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno” – UAMI, si chiama Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama marchio dell’Unione europea.

Per marchi “in corso di registrazione”, si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti.

La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dell’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta registrazione la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito (in qualunque modo denominato) ovvero dall’ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

4.1.4 Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili

Per disegni e modelli “giuridicamente tutelabili”, si intendono:

  • a) le domande di registrazione di disegni e modelli;
  • b) i disegni e modelli registrati;
  • c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
  • d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

  • la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM)
  • l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO2)

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno l’Ufficio, già denominato “Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno” – UAMI, si chiama Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama marchio dell’Unione europea.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ed alla legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) e indichi inoltre: (i) per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; e (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data della morte. 31

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

Per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili si fa riferimento all’ambito di protezione delle informazioni aziendali riservate, come previsto dall’articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che nell’ordinamento nazionale italiano attribuisce in capo al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale, disciplinato agli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “cpi”). In particolare, rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all’articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).

Ai fini del regime opzionale si considerano pertanto “giuridicamente tutelabili”, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati e contenga i seguenti elementi:

  • 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione, [ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate,
    sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate
    ];
  • 2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
  • 3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
  • 4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure disecretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze [ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].

Ai fini del regime opzionale non saranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.

Beni esclusi dall’agevolazione

L’articolo 1, comma 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 sostituendo l’espressione “opere dell’ingegno” con “software protetto da copyright”.

Tale definizione, già prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto Patent Box, ha di fatto escluso dall’agevolazione le opere dell’ingegno quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell’architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc.

Attraverso questo intervento, il legislatore ha confermato che il diritto d’autore – ad eccezione del software protetto da copyright – è escluso dall’agevolazione in commento.

Si ritiene che tale disposizione, nell’assumere una valenza interpretativa, possa applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre 2015. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni della modulistica dichiarativa Unico 2016.

Sempre in tema di beni esclusi dall’agevolazione, si ritiene che in tale categoria siano annoverabili le liste di nominativi, quali ad esempio le liste fornitori e clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing.

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