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Accesso al vecchio patent box, entro la fine di febbraio

La detassazione nota come patent box è stata abrogata dal Dl 146/2021, poi modificato dalla legge di Bilancio 2022, con effetto dal periodo di imposta 2021. 

In ogni caso, laddove l’impresa lo reputi più conveniente, c’è tempo fino al 28 febbraio per effettuare tutti gli adempimenti documentali, contabili e di calcolo previsti dal “vecchio” patent box, onde esercitare l’opzione con dichiarazione “tardiva” per il 2020, con eventuale estensione al quinquennio (2020-2024).

Tuttavia, dopo quasi un anno la detassazione al 50% del reddito ascrivibile agli «IP» viene sostituita con una super deduzione del 110% dei costi, che premia, a monte, l’impresa che effettua investimenti in R&S, a prescindere dalle performance, cioè dal realizzo a valle dei redditi da «IP».

Il patent box 2.0 contempla una maggiorazione netta del 110% dei costi di R&S, basta che siano correlati all’implementazione (soltanto) dei software, brevetti, disegni e modelli, premiando l’impresa che più investe. 

Il patent box agevola anche i proventi derivanti da indennizzi pagati da terzi, a seguito di un contenzioso giudiziario, per l’utilizzo improprio dei beni immateriali dell’impresa. Chiarito nella risposta a interpello 821/2021 diffusa dopo l’abrogazione del regime agevolato attuata dal decreto fisco lavoro.

Il nuovo regime agevolativo del patent box tiene conto dei costi sostenuti negli otto anni precedenti l’ottenimento della privativa industriale su uno dei tre beni immateriali che sono oggetto della nuova agevolazione: cioè brevetti, software protetti da copyright, disegni e modelli.

Ma anche nel caso del credito d’imposta R&S i costi sostenuti in anni precedenti e non incardinati nel tax credit possono essere recuperati con le procedure descritte dall’interpello n. 396 del 9 giugno 2021.

Il recupero nel nuovo regime di patent box

La decorrenza del nuovo patent box in sintesi:

  1. i costi di R&S finalizzati alla creazione del bene immateriale determinano la maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo d’imposta in cui si è ottenuto il titolo di privativa industriale;

2) a partire dal periodo d’imposta in cui si è ottenuta la privativa industriale si possa retroagire all’ottavo periodo d’imposta precedente recuperando i costi finalizzati alla creazione del bene immateriale.

Il punto è stabilire quando la norma entra in vigore. A questo proposito è utile osservare che – in forza del comma 11, articolo 1, della legge 234/21 (legge di Bilancio 2022) – le disposizioni del nuovo articolo 6 del Dl 146/21 entrano in vigore il 31 dicembre 2021, quindi vengono considerate sul periodo d’imposta 2021. In sintesi le privative ottenute nel periodo d’imposta 2021, anche prima dell’entrata in vigore del citato decreto 146/21, costituiscono la condizione temporale necessaria per iniziare a fruire dell’agevolazione.

Sempre dal 2021 si potranno analizzare i costi di ricerca e sviluppo sostenuti negli otto anni antecedenti, quindi risalendo al periodo d’imposta 2013.

Nel caso del sostenimento dei costi di sviluppo di uno dei tre beni immateriali avvenuto nel 2021, avendo ottenuto precedentemente il titolo di privativa industriale, il sostenimento del costo rientra nella decorrenza del nuovo patent box e viene rispettato anche il principio che solo a privativa industriale ottenuta sia possibile l’utilizzo della maggiorazione del 110 per cento.

Il recupero nel tax credit per R&S

I costi di ricerca e sviluppo riferiti a periodi precedenti e che non hanno generato il credito d’imposta R&S per diversi motivi, anche per banale dimenticanza del bonus, sono recuperabili con effetto retroattivo in forza della pronuncia contenuta nell’interpello 396 del 9 giugno 2021.

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Scheda per la RACCOLTA delle IDEE PROGETTUALI

Note di corretta compilazione:

Le informazioni di seguito richieste devono essere esposte per ogni singolo progetto. Nel caso di più progetti si prega di duplicare le “Schede di Progetto”.

Si precisa che il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ha come orizzonte temporale il periodo 2021-2026. Il progetto inseriti nelle schede dovranno dunque rientrare nel periodo di validità del PIANO.

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