Transizione 5.0
Scopri come IBS Consulting & ACF può affiancarti per ottenere le agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0.
Di seguito le novità introdotte:
- Due soli scaglioni;
- Maggiorazioni al fotovoltaico;
- Semplificazioni procedurali.
Il piano Transizione 5.0 mira a digitalizzare ed efficientare i cicli produttivi, riducendone i consumi energetici e promuovendo la formazione del personale.
Soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi negli anni 2024 e 2025.
Alcune limitazioni su:
- settori direttamente connessi all’utilizzo dei combustibili fossili
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi
- Acquisto di beni materiali e immateriali 4.0, funzionali all’efficientamento di un processo o di un sito produttivo.
- Impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, escluso la biomassa.
Il piano transizione 5.0 prevede sei aliquote, fino al 45% di contributo a fondo perduto, in base alla classe di efficienza ottenuta e al costo totale dell’investimento. Le aliquote non saranno parametrate solo all’ammontare dell’investimento, come accade per il 4.0, ma anche “al livello di efficienza” che consentiranno di raggiungere, cioè al risparmio energetico. Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, è necessario che i pannelli siano di produzione Europea e siano di tipo A, B, C con un’efficienza minima del 21,5%.
Le maggiorazioni originariamente previste per i pannelli di tipo b) e c) vengono estese anche a quelli di tipo a.
Le nuove maggiorazioni previste sono le seguenti:
- 130% per i pannelli di tipo A (efficienza > o = 21.5%, prodotti in UE);
- 140% per i pannelli di tipo B (efficienza > o = 23.5% prodotti in UE);
- 150% per i pannelli di tipo C (efficienza > o = 24.5% prodotti in UE).

- beni materiali nuovi in logica 4.0 (Allegato A);
- beni immateriali strumentali (Allegato B) connessi a investimenti in beni materiali in ottica 4.0;
- progetti formativi su tematiche Transizione 4.0.
- sistemi produzione energia da fonti rinnovabili, escluse le biomasse, compresi:
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
- gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile
- i servizi ausiliari di impianto
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
Il sistema di agevolazioni è previsto per il biennio 2024-2025. Incentivabili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
Le risorse disponibili per il piano Transizione 5.0 provengono dal programma RePowerEU e ammontano a 6,3 miliardi di € così suddivisi:
- 3.780 milioni per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico
- 1.890 milioni per agevolare autoconsumo e autoproduzione
- 630 milioni per la formazione
Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.183 del 06/08/2024.
La procedura di prenotazione del credito, sul portale GSE, è attiva dalle ore 12.00 del 07/08/2024 fino ad esaurimento fondi.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede 3 fasi:
- Comunicazione preventiva (con Certificazione ex ante allegata)
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (con allegate fatture)
- Comunicazione di completamento (con Certificazione ex post allegata)
Il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. In tal senso, la base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. Inoltre, Il credito d’imposta è cumulabile anche con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il MezzogiornoZES unica, di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS), di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.
Non è cumulabile, invece con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0.
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l’esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell’efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
