È stato introdotto, con l’articolo 57 D.L. 50/2017, un incentivo fiscale per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, a beneficio degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato. L’incentivo consiste in un credito d’imposta usufruibile solo in compensazione con precedente presentazione della specifica istanza, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
Durante l’anno 2018, il credito d’imposta era quantificato come il 75% degli investimenti incrementali, purché pari o superiori all’1% di quelli dell’anno precedente, la quota poi poteva raggiungere il 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e Startup innovative.
Dall’anno 2019 invece, è stata stabilita la quantità uniforme del 75%. Nel 2020 il credito è stato fornito nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, e l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche nazionali sia analogiche sia digitali, non locali.
Per il 2021 e il 2022 l’incentivo è stato stabilito nella misura del 50% inizialmente in riferimento agli investimenti effettuati per le campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche digitali; in seguito, con l’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/202, l’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti su emittenti radio televisive.
La data di inizio di prenotazione delle istanze per accedere al bonus del 2021 è stata posticipata al 1° ottobre con durata fino al 31 ottobre, a causa della necessità di modificare la piattaforma telematica.
Le richieste presentate nel periodo tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e la determinazione del credito avverrà automaticamente secondo le nuove disposizioni.
In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione precedentemente inviata a marzo, inviandone una nuova.
Per accedere all’agevolazione la procedura resta invariata: occorre presentare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” ,che include i dati relativi agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021. In seguito, dal 1° al 31 gennaio 2022, si dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, necessaria per dichiarare l’avvenuta realizzazione degli investimenti trasmessi nella previa Comunicazione. Infine il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria renderà noto l’elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con il relativo importo, da usare in compensazione con modello F24.