Dopo la recente proroga del credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo è stato recentemente inserito un credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali

Obiettivo del Credito d’imposta

Il credito d’imposta ha il fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane.

La misura riconosce, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 e per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, un credito d’imposta nella misura del 30 per cento delle spese fino ad un massimo di 60.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo pari a 5 milioni per l’anno 2020.

Credito d'imposta per PMI a Fiere Internazionali
Nuove opportunità per le PMI che decidono di partecipare a Fiere Internazionali grazie al Credito d’Imposta

Spese ammissibili

Il credito d’imposta è riconosciuto per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, tra cui rientrano:

  • relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi;
  • per l’allestimento dei medesimi spazi;
  • per le attività pubblicitarie,
  • di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione.

Entro il 29 giugno dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo, da parte del ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, che chiarisca la tipologia di spesa, le procedure per l’ammissione al beneficio, l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito d’imposta e le procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso.

Continua a seguire il nostro Blog così da essere sempre informato sugli sviluppi del Credito d’Imposta per la partecipazione delle Piccole e Medie Industrie a Fiere Internazionali.

Credito d'imposta per PMI a Fiere Internazionali
Aumentare la presenza nelle fiere internazionali delle PMI grazie al Credito di Imposta

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La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto alcune importanti novità riguardo la disciplina del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.


Modifiche introdotte


Dal periodo d’imposta 31 dicembre 2018 la legge di Bilancio 2019 ha stabilito che:

  • Sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti
  • L’adempimento di quest’onere è la condizione per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 3, comma 11 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014 n.9 e sostituito dalla Legge Bilancio 2019, art. 1 comma 70 dispone che:

“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.”

L’articolo 8, integrato dall’articolo 1 della Legge di Bilancio, dispone che
il credito d’imposta è utilizzabile subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.

Al momento del rilascio della documentazione contabile, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti non è richiesta la valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.

Come indicato nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 dicembre 2018, che ha chiarito diversi aspetti relativi all’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 (e di cui abbiamo scritto qui), per ottenere l’agevolazione le imprese sono obbligate a depositare i contratti territoriali per la formazione sull’apposita piattaforma dedicata sul sito del MISE.

Attivata recentemente, la sezione online permette alle aziende di depositare e registrare, in pochi click, i contratti collettivi di secondo livello – sia aziendali che territoriali – al fine di ottenere i benefici della misura. Prevista per il 2018 e focalizzata sull’aggiornamento del capitale umano rispetto ai più recenti temi di innovazione e trasformazione digitale e rispetto alle competenze 4.0, la misura fa parte del più ampio Piano Nazionale Impresa 4.0, che è evoluzione e sviluppo del precedente e, da molti punti di vista apprezzato, Piano Nazionale Industria 4.0.

Alla piattaforma si può accedere da questa pagina del sito del Ministero: seguendo le informazioni molto dettagliate è possibile registrarsi o accedere attraverso le credenziali di Clicklavoro.

Sono agevolabili le attività formative svolte nel 2018. Queste, che possono anche essere già state svolte, devono tuttavia essere formalmente previste da un contratto collettivo o territoriale che, appunto, deve essere depositato entro il 31/12/2018 attraverso la procedura online. Indispensabile è, quindi, che i piani formativi, formalizzati nei contratti, siano condivisi con la rappresentanza sindacale interna o l’associazione di categoria a cui l’azienda è iscritta.

Che ne sarà del credito d’imposta nel 2019?

Assente dalla prima versione del testo della Legge di Bilancio 2019, la proroga del Credito d’imposta Formazione 4.0 è stata inserita dall’emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera, che ha prorogato la misura al 31/12/2019, con alcuni aggiustamenti e piccole modifiche. Ora la palla è passata al Senato, che ne sta discutendo proprio in queste ore.

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Lunedì 3 dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare di chiarimento sui termini dell’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0. In particolare il testo del Mise ha spiegato il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, i caratteri dell’ammissibilità della formazione on line e le regole del cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Il documento permette così a imprese e addetti ai lavori di ottenere risposte più precise su temi importanti, anche se queste riguardano un provvedimento di cui, al momento, non sono previsti né proroga né rinnovo. In attesa di avere dettagli più precisi sulle sorti dell’incentivo, il Ministero ha comunque chiarito la situazione riguardo al 2018.

Qui di seguito gli aspetti più interessanti della circolare.

Condizioni di applicabilità del credito d’imposta

Anzitutto la circolare ricorda che il testo del decreto attuativo del provvedimento prevede che per accedere al beneficio lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”. 

Dunque, il credito di imposta si applica alle attività formative finalizzate all’acquisizione o al miglioramento delle competenze in tecnologie rilevanti nel processo di trasformazione digitale che siano svolte a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti relativi alla formazione possono essere depositati sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/, anche dopo lo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning”

Diverse richieste pervenute al Ministero hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte in modalità di e-learning. La circolare specifica che il credito può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online; tuttavia, dal momento che questa modalità formativa pone obblighi particolari riguardanti il controllo dell’effettivo svolgimento dell’attività, lo stesso testo precisa la necessità di un efficace controllo dell’effettiva presenza del personale dipendente alle attività. La struttura dei corsi deve dunque prevedere specifici momenti di verifica, “consistenti – continua il testo ministeriale – nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla”.

Cumulo con altri incentivi 

La circolare precisa, poi, che l’incentivo è cumulabile con altre misure aventi oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

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Il testo definitivo del disegno della Legge di Bilancio 2019 è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato la scorsa settimana, è passato nelle mani del Quirinale, ed ha raggiunto il Parlamento dove sarà vagliato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. La versione finale del testo conferma in buona parte le informazioni che erano trapelate nei giorni scorsi tra il rincorrersi di testi, bozze e indiscrezioni e il botta e risposta con la Commissione Europea.

A questo link la versione completa del testo depositato al Parlamento. Naturalmente, poiché non si tratta di un testo definitivo, potrà essere modificato dall’esame degli organi parlamentari. Tuttavia è un documento utile per comprendere cosa accadrà alle misure a sostegno delle imprese nel prossimo anno.

Nuova Sabatini

Tra le “misure per lo sviluppo e gli investimenti”, all’articolo 19 sono raccolte le indicazioni dedicate a diverse norme, tra cui Nuova Sabatini, Made in Italy e Contratti di sviluppo. Nel comma dedicato alla Nuova Sabatini, in particolare, è previsto un rifinanziamento complessivo con 480 milioni di euro: un’integrazione di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per l’anno 2024.

IperAmmortamento: confermati tre scaglioni

L’articolo 10 prevede la “Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)”. Nei commi dell’articolo viene sancito il prolungamento dei termini temporali degli investimenti in beni strumentali, che possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019, o il 31 dicembre 2020 nel caso in cui entro la fine del 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.

Vengono introdotte poi alcune aliquote differenziate: 250% (come ora) per i progetti fino a 2,5 milioni, 200% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e 150% per quelli tra 10 e 20 milioni. Oltre i 20 milioni non è prevista alcuna fruizione della maggiorazione. Viene inoltre confermato l’incentivo per i beni immateriali, sempre pari al 140% e sempre condizionato all’acquisto anche di almeno un bene materiale tra quelli elencati nell’allegato A

Mini Ires

L’articolo 8 è dedicato alla “Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione”, la cosiddetta Mini-Ires.

Questa – come spiega la relazione tecnica – permette di applicare “un’aliquota del 15% anziché del 24% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale”.

Il che significa che l’incentivo sarà applicato esclusivamente agli investimenti incrementali e alle quote di ammortamento. Secondo l’approfondimento di innovationpost, questo vuol dire che, fatti i calcoli, “l’incentivo nella sostanza arriva a rappresentare all’incirca l’1% del valore del bene strumentale.”

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Dopo conferme e rinnovi, arrivano anche i tagli. Per il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo, in vigore fino al 2020 e di cui si attendeva il rinnovo fino al 2021, il testo prevede un taglio. Nell’articolo 13, infatti, si leggono le “Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”: in sostanza viene ridotto sia il tetto massimo, che passa da 20 a 10 milioni, sia l’incentivo, che scende dal 50% al 25% per buona parte delle voci relative ai costi del personale impegnato nelle attività di R&S e ai soggetti che collaborano al progetto.

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Sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria sono state pubblicate le risposte ad alcune richieste di chiarimento pervenute a proposito del Credito di Imposta in materia pubblicitaria, di cui avevamo scritto qui.

Il Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali è un’importante agevolazione fiscale che permette alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali di ottenere un’agevolazione fiscale nella forma del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (con incremento minimo dell’1% rispetto agli stessi investimenti nell’anno precedente). La misura dell’agevolazione corrisponde al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati e si eleva al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e startup innovative. 

Ecco alcune delle precisazioni pubblicate

Dove è possibile reperire la documentazione e avere aggiornamenti sulle modalità per ottenere l’agevolazione?

Il modello di “comunicazione telematica” e le istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito della Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati sugli stessi siti. 

Quali sono le spese ammissibili all’agevolazione? È possibile usufruire del Credito di Imposta per investimenti pubblicitari anche per l’acquisto di spazi per affissioni o banner online?

Il credito di imposta è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche o televisive locali, analogiche o digitali, iscritte al Registro degli operatori di comunicazione,
sui giornali quotidiani o periodici, cartacei o digitali, iscritti presso il Tribunale competente.
Non sono quindi ammesse al credito di imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come grafiche pubblicitarie su cartelloni fisici o pubblicità su vetture o apparecchiature.

È possibile ottenere l’agevolazione anche se l’anno precedente l’investimento in pubblicità è stato pari a zero?

Non è possibile accedere al credito di imposta se gli investimenti pubblicitari dell’anno precedente sono stati pari a zero. Sono esclusi perciò, quei soggetti che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari così come quelli che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale si richiede il beneficio.

Precisazione sulla specifica “gli stessi mezzi di informazione” dell’anno precedente

Il valore incrementale dell’investimento si riconosce sugli “analoghi investimenti” effettuati sugli “stessi mezzi di informazione”. Il Dipartimento chiarisce che, con analoghi investimenti, sono intesi investimenti sullo stesso canale informativo, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte,
sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Queste sono solo alcune delle risposte alle domande di chiarimento giunte al Dipartimento. L’elenco completo si può trovare a questo link.

Contattaci e uno dei nostri esperti ti guiderà nella presentazione della domanda: 

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Le imprese che vogliono usufruire del Bonus pubblicità devono presentare la documentazione necessaria tra il 22 settembre e il 22 ottobre 2018.

Come era stato chiarito dalla pubblicazione del Decreto Attuativo che aveva ufficializzato il provvedimento per il 2018 e descritto la procedura necessaria a usufruire dell’incentivo (di cui abbiamo scritto qui), la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati devono essere presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

La domanda deve contenere, tra le altre, le seguenti informazioni: il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell’anno rispetto alle stesse spese nell’anno precedente, l’indicazione dell’incremento, il valore del credito di imposta richiesto e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifica l’assenza di condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Cosa è il Bonus pubblicità?

Il Bonus pubblicità è un incentivo nella forma del Credito di Imposta che agevola gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa online e le emittenti radiotelevisive locali. Possono usufruirne imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, offline e online, ed emittenti televisive e radiofoniche, superiore almeno dell’1% rispetto alla spesa sugli stessi mezzi dell’anno precedente.

Contattaci e un nostro esperto saprà guidarti per ottenere l’agevolazione: 

Il 22 giugno 2018, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Attuativo relativo al Credito d’Imposta per la Formazione 4.0, il sostegno per le imprese che investono in formazione del personale dipendente introdotto con la Legge di Bilancio 2018. Sono state dunque chiarite le modalità attraverso cui le aziende possono dare seguito agli investimenti in tecnologie 4.0 abilitanti la trasformazione digitale, attraverso il miglioramento delle competenze digitali dei dipendenti. 

Il Decreto attuativo chiarisce che il Bonus Formazione sarà riconosciuto a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dalla forma giuridica, effettuano spese in attività di formazione nel periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017. 

Come funziona il Credito di Imposta Formazione 4.0?

Il Credito d’Imposta spetta nella misura pari al 40% delle spese sostenute per la formazione aziendale del personale dipendente. Il Credito d’Imposta è ammesso fino a un limite massimo pari a 300mila euro per ciascun beneficiario. Il Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che sono ammissibili al Credito d’Imposta anche le spese relative al personale dipendente ordinariamente applicate in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge di Bilancio che partecipi in veste di tutor o di docente alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 

Il Credito d’Imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Le imprese che vogliono usufruire del lavoro dovranno in ogni caso certificare i costi delle spese di formazione, con una certificazione che sarà poi allegata al Bilancio.

A chi è rivolto il Credito d’Imposta Formazione 4.0?

Il Credito d’Imposta Formazione 4.0 si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio italiano, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Possono usufruirne altresì enti non commerciali che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa o imprese residenti all’estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Quali attività sono agevolabili?

Come si legge nel testo del Decreto sono agevolabili le attività di formazione “finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0”.

 Più precisamente, sono ammesse al credito d’imposta le attività di formazione relative alle seguenti tecnologie:

•big data e analisi dei dati

•cloud e fog computing

•cyber security

•simulazione e sistemi cyber-fisici

•prototipazione rapida

•sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra)

•robotica avanzata e collaborativa

•interfaccia uomo macchina

•manifattura additiva (o stampa tridimensionale)

•internet delle cose e delle macchine

•integrazione digitale dei processi aziendali. finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale impresa 4.0.

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Formazione 4.0: ora si attende il via libera dalla Corte dei Conti

È di questi giorni la firma del decreto interministeriale per l’attuazione del credito di imposta sulle spese di Formazione 4.0 previsto dalla legge di Bilancio 2018 da parte dei ministri Calenda, Padoan e Poletti. Firma che arriva in coincidenza con l’individuazione, in via preliminare, dell’organismo competente alla gestione delle risorse del Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività, previsto sempre dalla manovra 2018 nell’ambito del Piano Impresa 4.0. Entro giugno il benestare della Corte dei Conti.

Come ormai noto, questa misura automatica volta al rafforzamento delle competenze del personale dipendente impiegato nelle strategie di sviluppo innovativo d’impresa, mediante l’acquisizione di competenze sulle tecnologie applicate negli abiti informatica tecniche e tecnologie 4.0 – applicate negli ambiti Informatica, Tecniche e tecnologie di produzione, Vendita e Marketing -, prevede un credito d’imposta del 40% delle spese ammissibili sostenute nell’anno 2018 e nel limite massimo di 300.000 € per ciascun impresa beneficiaria. Tra le spese escluse le attività di formazione ordinaria, periodica e obbligatoria.

Soddisfazione da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che dichiara: “con l’operatività del credito d’imposta formazione 4.0, l’approvazione in Consiglio dei Ministri della governance del Fondo per il capitale immateriale e la selezione definitiva dei Competence Center, che si concluderà a giorni, il Piano Impresa 4.0 completa il pilastro delle competenze dopo quello del supporto agli investimenti tecnologici. Un lavoro di due anni che ha visto la collaborazione del Governo con associazioni d’impresa, sindacati, università e che fa del piano italiano il più consistente articolato e articolato in Europa”.

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Venerdì scorso abbiamo parlato delle origini del Piano Nazionale Impresa 4.0 e di ciò che l’Italia ha messo in atto per renderlo pienamente operativo. In questo secondo articolo esamineremo le misure agevolative di maggior appeal per le aziende italiane rimandando al prossimo approfondimento l’affondo sul tema Lavoro 4.0.

Dopo un 2017 chiusosi con un saldo positivo nell’utilizzo, da parte delle imprese, degli incentivi governativi volti a favorire il processo di trasformazione del sistema Paese in un’ottica di crescita competitiva e innovazione tecnologica, la legge di Bilancio 2018 ha arricchito il paniere a disposizione degli imprenditori introducendo incentivi e strumenti volti a salvaguardare il capitale umano e la forza lavoro.

Super e Iper ammortamento: investire per crescere

Prorogate le maggiorazioni per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi: in caso di Superammortamento l’incremento d’aliquota scende al 30% del costo fiscale del bene e le date slittano al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nel caso dell’Iperammortamento, che ricordiamo premia l’industria in chiave 4.0, viene confermata la maxi maggiorazione del costo deducibile al 150% e i termini slittano al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, per i soggetti che beneficiano dell’Iperammortamento, nel caso di investimenti in beni immateriali strumentali, si applica la maggiorazione del 40%.

Nuova Sabatini: credito all’innovazione

Stanziati 330 milioni di euro per il quinquennio 2018-2023, a favore della misura che permette alle aziende di fruire di un contributo a fondo perduto in conto impianti, che può variare dal 2,75% al 3,575% annuo -a seconda che si tratti di investimenti ordinari o investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti-, calcolato sul valore del cespite a fronte di investimenti in macchinari e attrezzature.

Fondo di Garanzia: l’intervento statale a supporto di PMI e professionisti

Con questo strumento le PMI e i professionisti di ogni settore possono essere facilitati nell’accesso al credito per le operazioni finanziarie legate alla loro attività imprenditoriale grazie al rilascio, da parte del Fondo, di una garanzia statale in grado di abbattere il rischio sull’importo garantito fino a 2,5 milioni di euro.

Credito d’Imposta R&S: premiare chi investe nel futuro

È lo strumento che mira a stimolare la spesa privata in Ricerca e Sviluppo per innovare processi e prodotti al fine di garantire la competitività futura delle imprese attraverso il riconoscimento di un beneficio fiscale, utilizzabile anche in caso di perdite d’esercizio, pari al 50% su spese incrementali sostenute in Ricerca e Sviluppo e riconosciuto fino ad un massimo annuale di 20 milioni di euro sino al 2020.

Formazione 4.0: gestire il rischio di disoccupazione tecnologica e massimizzare le nuove opportunità

Con l’imminente approvazione del decreto attuativo, la valorizzazione del capitale umano impiegato nei processi di digitalizzazione permetterà alle aziende di risparmiare il 40% dei costi sostenuti per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie previste dal Piano Impresa 4.0, mediante la fruizione di un bonus fiscale automatico di importo massimo annuo di 300.000 euro.

Patent box: per dare valore ai beni immateriali

È lo strumento che, sino al 2020, introduce un regime opzionale di tassazione agevolata – riduzione aliquote Ires e Irap sino al 50% -, per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, disegni e modelli nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, al fine di favorire e mantenere in Italia l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo.

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