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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

Una nuova chance per le imprese

Esattamente quella che prevede l’art. 110 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020) che introduce una versione della rivalutazione molto interessante.

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio potranno – in deroga a quanto disposto dall’art. 24626 c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente – rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019

PERCHÉ È INTERESSANTE?

1. La possibilità di operare la rivalutazione anche su un singolo bene senza dover quindi rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria.

Alcuni esempi pratici:

Sarà dunque possibile, all’interno di una categoria (per ipotesi, il gruppo “macchine automatiche 2015” comprendente tre cespiti):

– rivalutare un cespite e lasciare inalterato il valore degli altri; 

– oppure ancora rivalutare una macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza. 

La scelta di non rivalutare un singolo bene potrà essere presa anche in funzione della possibile cessione di quel cespite prima del 2024, anno dal quale la rivalutazione assume efficacia per le plusvalenze. Analogamente si potrà scegliere di rivalutare un singolo immobile strumentale tra i più fabbricati posseduti, ipotizzando una vendita a partire dal 2024.

IMPORTANTE 

La rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper ammortamento, dato che la maggiorazione figurativa di costo è ancorata al costo d’acquisto del bene.

Dall’esercizio 2021, pertanto, si creerà, per i beni che beneficiano delle misure Industria 4.0 oggetto di rivalutazione, un doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e dell’iper ammortamento.

2. La possibilità di attribuire alla stessa rilevanza solo ai fini civilistici;

3. La misura molto ridotta dell’imposta sostitutiva per poter dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio (3% contro il 10-12%);

4. la deduzione immediata dei maggiori ammortamenti, già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata ossia già dall’esercizio 2021 (modello Redditi 2022).

Per capire meglio:

Nel caso in cui si decida di rivalutare un bene per un importo di 2.000 euro, l’impresa – a fronte di un costo di 60 euro (da pagare a giugno 2021-2022-2023 con rate di 20 euro ciascuna) – otterrebbe un risparmio d’imposta del 27,9% (IRES 24% + IRAP 3,9%) con un risparmio netto effettivo di 558 euro.

Andando a verificare gli effetti che la rivalutazione determinerebbe ai fini della deduzione di maggiori quote di ammortamento – ipotizzando in cinque anni il piano di ammortamento del maggior valore attribuito al bene rivalutato – si avrebbero minori imposte per 111,6 euro (558/5) nei versamenti del 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Saldo attivo di rivalutazione

Infine, qualche cenno va fatto con riferimento al saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite che deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 

Sulla base dell’art. 13 della legge n. 342/2000 – espressamente richiamato dal decreto Agosto – il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13, legge n. 342/2000, in caso di distribuzione ai soci.

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

CHI PUÒ USUFRUIRE  DELLA RIVALUTAZIONE:

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato – che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 24626 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di controllo, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Novità interessante rispetto a quanto previsto dalle varie leggi che hanno previsto la rivalutazione (da ultimo la legge di Bilancio) è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

QUALI SONO I BENI RIVALUTABILI?

Ecco alcuni esempi: 

– terreni; 

– fabbricati; 

– impianti; 

– macchinari; 

– attrezzature; 

– marchi; 

– brevetti; 

– partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Anche le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti) – anche se non più iscritti nello stato patrimoniale in quanto interamente ammortizzati – possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

IMPORTANTE 

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.

COME PUÒ AVVENIRE LA RIVALUTAZIONE?

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

1) rivalutazione del solo costo storico; 

2) riduzione del fondo di ammortamento; 

3) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento.

Riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore dei beni

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. 

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

a) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

b) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Saldo attivo di rivalutazione (o riserva di rivalutazione)

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. 

Sulla base dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – espressamente richiamato dall’articolo del decreto Agosto – il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice civile”.

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione di imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di distribuzione ai soci.

Affrancamento del saldo di rivalutazione

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 10%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

c) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldodelle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;

d) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre, pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poiché le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

Cessione dei beni rivalutati

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

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Scheda per la RACCOLTA delle IDEE PROGETTUALI

Note di corretta compilazione:

Le informazioni di seguito richieste devono essere esposte per ogni singolo progetto. Nel caso di più progetti si prega di duplicare le “Schede di Progetto”.

Si precisa che il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ha come orizzonte temporale il periodo 2021-2026. Il progetto inseriti nelle schede dovranno dunque rientrare nel periodo di validità del PIANO.

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