Da settembre in poi per individuare i “sintomi” di una crisi d’impresa si andranno ad accertare episodi di squilibrio più che di mera difficoltà.
Queste le integrazioni attese dal 2019 per il completamento del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza apportate dal governo.
Le aziende erano già tenute dal 2019 ad affrontare una riorganizzazione e una maggior attenzione nella valutazione e nella programmazione e nell’individuazione degli adeguati assetti per prevenire la crisi e monitorare la continuità aziendale. Gli organi di controllo interni (sindaci e revisori), infatti, devono verificare che gli amministratori abbiano implementato gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili per la rilevazione tempestiva della crisi.
Tra le varie specifiche si legge come segno di squilibrio possa essere inteso la la «non sostenibilità» dei debiti per almeno sei mesi successivi e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore ai sei mesi, nei sei mesi successivi.
Stretta anche su presunzione e responsabilità dello svolgimento ed esclusione di Stato ed enti territoriali dall’elenco.
Il pubblico ministero acquisisce maggiore ruolo e potere nel procedimento di accertamento della crisi e dell’insolvenza e sono state ridefinite le misure protettive del patrimonio del debitore per garantire maggiore sicurezza al procedimento di accertamento dell’insolvenza. Infine il decreto prevede ora la possibilità che anche il debitore, in adesione ai principi e raccomandazioni comunitarie, possa indicare il nominativo di un esperto componente dell’Ocri.
Tre soggetti:uno nominato dal tribunale delle imprese, uno dalla camera di commercio e uno dalle associazioni di categoriatenendo conto delle indicazioni dei tre nominativi scelti dal debitore.
Le decisioni vanno tutte nella direzione di avvicinare gli imprenditori alla composizione assistita della crisi sulla quale si fonderà il successo della riforma del diritto della crisi d’impresa.